È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2023 il decreto 10 ottobre 2022 del ministro per le disabilità, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e il ministro del lavoro e delle politiche sociali, avente a oggetto “Attribuzione alle regioni e province autonome delle risorse per la progettazione di Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità”.
Di seguito riportiamo il testo dei quattro articoli del provvedimento.
Art. 1. Finalità e risorse finanziarie
1. Le risorse del «Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità», di cui all’art. 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono destinate nell’anno 2022, nell’ambito delle disponibilità del pertinente capitolo del predetto bilancio autonomo:
a. per euro 12.000.000,00 per incentivare la progettazione dei Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (di seguito P.E.B.A.), cui sono tenuti i comuni ai sensi dell’art. 24, comma 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo le modalità e i criteri di cui al successivo art. 3;
b. per euro 660.000,00 per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità che favorisca l’individuazione degli stalli riservati ai veicoli utilizzati da persone con disabilità, da realizzare - tramite apposita convenzione - in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Associazione nazionale comuni italiani – ANCI, e l’Automobile club d’Italia - ACI nella sua qualità di soggetto attuatore.
Art. 2. Soggetti destinatari
1. Le risorse di cui all’art. 1 sono destinate alle regioni e province autonome per finanziare i progetti di cui alla lettera a) del medesimo articolo.
2. A tal fine a ciascuna regione e provincia autonoma è attribuita una quota di risorse secondo il riparto di cui alla tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d’età 18-64 anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente.
Art. 3. Criteri e modalità per l’utilizzazione delle risorse
1. Il trasferimento delle risorse di cui all’art. 1, lettera a), spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, viene disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, a seguito di specifica richiesta accompagnata da una delibera della Giunta regionale nella quale vengono stabiliti l’ammontare e le modalità di erogazione dell’incentivo ai comuni che non abbiano adottato il P.E.B.A. alla data di adozione della stessa delibera, tenendo conto prioritariamente della classe di comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2021.
2. I comuni sprovvisti di personale qualificato ai fini dell’attivazione delle procedure per l’adozione del P.E.B.A., possono avvalersi dell’assistenza tecnica delle province e delle città metropolitane dell’ambito territoriale di appartenenza, e, in tal caso, la delibera di Giunta regionale può prevedere l’erogazione delle risorse a soggetti diversi dai comuni.
3. Il trasferimento delle risorse di cui all’art. 1, lettera b) viene disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, con le modalità individuate nella convenzione di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera b).
Art. 4. Trasferimento delle risorse
1. Le richieste di cui all’art. 3, corredate dalle delibere di Giunta regionale devono essere inviate in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.disabilita@pec.governo.it entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il trasferimento delle risorse spettanti a ciascuna regione viene disposto, previa verifica della coerenza della delibera di Giunta regionale con le finalità di cui all’art. 1, lettera a) entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 1, in un’unica soluzione.
3. Le risorse destinate alle regioni ai sensi della tabella 1 e non utilizzate restano nella disponibilità dell’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità, che procede alla ripartizione tra le regioni ammesse ai finanziamenti secondo i criteri di cui all’art. 2, comma 2.
4. Le regioni provvedono all’erogazione delle risorse necessarie all’attuazione degli interventi secondo le modalità stabilite con propria delibera.