Sulla Gazzetta ufficiale n.132 del 23 maggio è stato pubblicato il decreto 15 maggio 2020 del Ministero dell'Interno, recante “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa”.
Qui riportiamo il testo della circolare del Consiglio nazionale degli Ingegneri n. 573 del 1 giugno 2020:
“La nuova RTV entrerà in vigore il 20 novembre 2020, e sostituirà integralmente l’attuale capitolo V.6 del Codice (precedente RTV Autorimesse).
Per la fase transitoria valgono le condizioni esplicitate all’art. 3 comma 1.
Nello stesso art. 3 (comma 2) si sancisce la concomitante abrogazione (180 giorni dalla pubblicazione del decreto) delle seguenti regole tecniche preesistenti:
- DM 01/02/1986: Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili.
- DM 22/11/2002: Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto.
Ne deriverà quindi l’implicita abolizione del “doppio binario” per la progettazione di tutte le nuove autorimesse aventi superficie complessiva superiore a 300 m2.
Si anticipa che, a seguito dell’abrogazione del DM 01/02/1986, il CNI, unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, ha elaborato due nuovi documenti, e più precisamente:
- una “linea guida” sui parametri dimensionali delle autorimesse, per dare indicazioni sugli aspetti di progettazione che esulano dai criteri di sicurezza antincendio;
- un documento sulle misure minime di sicurezza antincendio per le autorimesse che non rientrano nel campo di applicazione della RTV Autorimesse (autorimesse “sotto soglia” di assoggettabilità).
I suddetti documenti saranno inviati agli Ordini con successiva circolare.”
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