Segnaliamo la pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Serie L del 28 giugno, del Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE.
Il regolamento, si legge nel primo articolo, istituisce “un quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato o messi in servizio, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti per fare in modo che i prodotti sostenibili diventino la norma e per ridurre l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale complessive dei prodotti nel corso del loro ciclo di vita, nonché al fine di assicurare la libera circolazione dei prodotti sostenibili nel mercato interno”.
Il regolamento istituisce altresì un passaporto digitale di prodotto, dispone la definizione di requisiti obbligatori per gli appalti pubblici verdi e stabilisce un quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio, compresi i componenti e i prodotti intermedi. Non si applica tuttavia: a) agli alimenti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002; b) al mangime quale definito all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002; c) ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE; d) ai medicinali veterinari quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2019/6; e) alle piante, agli animali e ai microrganismi, vivi; f) ai prodotti di origine umana; g) ai prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione; h) ai veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013, all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, in relazione agli aspetti del prodotto per i quali sono definiti requisiti nell'ambito di atti legislativi settoriali dell'Unione applicabili a tali veicoli.
Il passaporto digitale di prodotto
Il «passaporto digitale di prodotto» è l'insieme di dati specifici sul prodotto che include le informazioni indicate nell'atto delegato pertinente adottato a norma dell'articolo 4 ed è accessibile elettronicamente per mezzo di un supporto dati in conformità del capo III. Gli obblighi di informazione prevedono che i prodotti possano essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se è disponibile un passaporto digitale di prodotto conformemente agli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4 e conformemente agli articoli 10 e 11. I dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto sono accurate, complete e aggiornate.
Entrata in vigore
Il regolamento, composto da 80 articoli e 8 allegati, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.