Il Consiglio di Stato ha reso il parere – n. 22/2017 del 10 gennaio 2017 IN ALLEGATO - sullo schema di decreto sulla definizione dei contenuti della progettazione in materia di lavori pubblici nei tre livelli progettuali, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del nuovo Codice appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
Il comma 3 dell'articolo 23 del nuovo Codice appalti stabilisce che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.”
L'articolo 216 comma 4 dispone che “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia.”
Rimane esclusa dallo schema di decreto la progettazione relativa ai beni culturali, che è oggetto di uno specifico decreto ai sensi dell'articolo 147 comma 1 del Codice.
I CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE. Lo schema di decreto in esame definisce i contenuti della progettazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 del Codice, il quale stabilisce che “La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.”
38 ARTICOLI SUDDIVISI IN 5 CAPI. Lo schema di decreto è composto da 38 articoli suddivisi in 5 capi: Capo I (Disposizioni generali), Capo II (Progetto di fattibilità tecnica ed economica), Capo III (Progetto definitivo), Capo IV (Progetto esecutivo), Capo V (Entrata in vigore, disposizioni transitorie e abrogazioni).