Tutte le progettazioni tecniche che non attengono all’edilizia civile rientrano nell’ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione attinente all’edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti, oltre che dagli ingegneri.
Lo ha ribadito il Tar Lazio (Sezione Quinta) nella sentenza n. 13057/2024 pubblicata il 28 giugno.
Progettazione di opere viarie non strettamente connesse con i singoli fabbricati
“È consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la progettazione delle opere viarie che, come nel caso in esame, non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli art. 51, 52 e 54, r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, in quanto le ridette previsioni regolamentari sono espressamente mantenute in vigore dall'art. 1, d.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001, oltre che dagli art. 16 (per gli architetti) e 46, comma 2 (per gli ingegneri iscritti alla sezione A), di cui allo stesso d.P.R.”, osserva il Tar Lazio, che aggiunge: “A conferma dell’anzidetto riparto di competenze soccorre, peraltro, l’art. 54 del r.d. n. 2537/1925 laddove precisa ulteriormente che le competenze dell’Architetto sono espressamente escluse “per le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche”.
Supporto di un architetto in caso di lavorazioni su beni vincolati
“Ora, l’eventualità che le lavorazioni oggetto di progettazione possano insistere su beni soggetti ai vincoli di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 o di "rilevante interesse artistico", legittima, semmai, ai sensi del combinato disposto degli art. 51 e 52 del r.d. n. 2537/1925, l’ulteriore supporto di un architetto”, precisa il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
Nel caso in esame, l’oggetto principale della procedura di affidamento “si riferisce ad opere viarie non strettamente connesse con i singoli fabbricati, sicché tali interventi non possono dirsi riservati alla competenza degli architetti, quanto, piuttosto ascritte alla riserva di competenza degli ingegneri ai sensi dell’art. 51 del r.d. n. 2537/1925 (Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto), secondo cui “Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”.
Viceversa, l’art. 52 del r.d. n. 2537/1925 riserva alla professione di architetto solo le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla l. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, precisando, comunque, che la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere”.