A decorrere dall’anno 2020 l’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto, in favore degli enti locali, contributi erariali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
Come stabilito dalla suddetta normativa, è stato adottato il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, datato 3 maggio 2021 di assegnazione del predetto contributo per l’anno 2021 agli enti locali che, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2021, hanno trasmesso al Ministero dell’interno apposite richieste ritenute ammissibili al contributo contrassegnate con il “SI” nell’apposita colonna dell’allegato 1, del citato decreto interministeriale.
Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n. 160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.
Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, è stata formata la graduatoria contenuta nell’allegato 2 del ripetuto decreto interministeriale dalla quale si evince che, fino a concorrenza dell’ammontare disponibile, pari ad euro 128.000.000,00 per l’anno 2021, sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dal n. 1 al n. 1118 della stessa graduatoria.
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-del-3-maggio-2021