Una volta che emerga un pregresso servizio di progettazione svolto per un committente privato, il quale risulti comprovato, deve ritenersi che tale prestazione sia per ciò stesso riconoscibile quale indice di capacità tecnica in forza della regola dettata dalla seconda parte dell'art. 263, comma 2 del Dpr n. 207/2010.
Lo ha affermato il Tar Toscana nella sentenza n. 1730/2016 pubblicata il 29 novembre.
Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ricorda che l'art. 263 del Dpr n. 207/2010, nel regolare la maturazione dei requisiti di capacità tecnica spendibili nelle procedure di gara, distingue tra progetti commissionati dall'Amministrazione e progetti "svolti per committenti privati", disciplinandoli separatamente. Tuttavia, l'inciso per cui: "Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi" deve correttamente essere inteso come riferito alla progettazione svolta nell'ambito di entrambi i settori di riferimento, senza che rilevi la distinzione tra pubblico e privato. In particolare, per quanto concerne la disciplina specificamente prevista per i progetti svolti per committenti privati, è precisato che l'operatore economico può di regola limitarsi a dichiarare la buona e regolare esecuzione dei servizi prestati, salvo l'onere di fornire, su richiesta della stazione appaltante, la prova dell'avvenuta esecuzione degli stessi servizi attraverso "gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima."
Un significativo indirizzo giurisprudenziale ha evidenziato come la riconosciuta possibilità di dimostrare l'avvenuta esecuzione dei servizi di progettazione, anche fornendo semplicemente copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima, "impone di riconoscere che anche per i progetti di committenza privata valga la regola per cui ai fini del riconoscimento dei servizi stessi "Non rileva ... la mancata realizzazione dei lavori ... relativi", dal momento che dell'esecuzione effettiva di tali lavori non è affatto preteso che venga data dimostrazione.
Dunque, una volta che risulti lo svolgimento in favore di un committente privato di un pregresso servizio di progettazione, il quale sia debitamente comprovato dal relativo contratto nonché dalle conferenti fatture, oppure dai certificati di regolare esecuzione, deve ritenersi che la pregressa prestazione progettuale dichiarata costituisca indice adeguato della capacità tecnica richiesta, a prescindere dal dato successivo della realizzazione o meno delle opere ad essa conseguenti, di cui, appunto, non si richiede venga fornita dimostrazione. Del resto, una volta riconosciuta la possibilità di spendere nelle gare pubbliche anche la professionalità acquisita nel settore delle committenze private, è del tutto logico che la valutazione in ordine all'effettiva corretta esecuzione dell'incarico progettuale competa al medesimo committente che lo ha remunerato, senza che rilevi l'utilizzo successivo del progetto stesso da parte di quest'ultimo (Cons. Stato, V, 10.2.2015, n. 692): la norma non esige nemmeno, quale condizione per il riconoscimento in discussione, che l’appalto dei lavori previsti nel progetto sia stato aggiudicato.