Con riferimento al criterio “capacità del soggetto da valutare di rimborsare il finanziamento agevolato”, di cui alla lettera a), punto 2.i dell’allegato n. 12 del decreto direttoriale 30 aprile 2015, quale è il punteggio minimo da raggiungere al fine della positiva conclusione della fase istruttoria?
Come previsto dall’allegato n. 12 (pg. 68) del decreto direttoriale 30 aprile 2015, il punteggio relativo al criterio di cui alla lettera a), punto 2.i (da valutare per tutti i soggetti proponenti ad eccezione degli spin-off) deve risultare pari ad almeno 3,2. Tale valore minimo è riferito al punteggio relativo al predetto criterio e non al valore dell’indicatore sulla base del quale è calcolato il punteggio, come indicato per mero refuso in altra parte dello stesso allegato n. 12.
Nel caso in cui i bilanci approvati e depositati dal soggetto proponente o dalla controllante di quest’ultimo, sono stati redatti secondo i criteri IAS, il proponente è, comunque, tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa ai dati contabili di cui all’allegato n. 8 del DD 30/04/2015?
La dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa ai dati contabili di cui all’allegato n. 8 del Decreto direttoriale 30 aprile 2015 deve essere compilata e presentata anche dai soggetti proponenti che abbiano redatto i propri bilanci o quelli della controllante (nel caso vengano utilizzati questi dati) secondo i criteri IAS. In tali casi, gli importi da indicare nelle tabelle devono riguardare le specifiche voci di bilancio determinate mediante una riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo rispettivamente gli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. In tale ipotesi, il soggetto proponente deve allegare in sede di presentazione della domanda di agevolazione anche un’apposita dichiarazione volta ad attestare la corrispondenza tra i dati indicati e i bilanci redatti secondo i criteri IAS. Tale dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e controfirmata, sempre in forma digitale, dal Presidente del Collegio sindacale, revisore unico, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, consulente del lavoro o responsabile del centro di assistenza fiscale.
Lo stesso soggetto proponente può presentare una domanda di agevolazione a valere sul bando Agenda digitale e una a valere sul bando Industria sostenibile? Se è sì, ci sono delle limitazioni a riguardo, previste dalle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 15 ottobre 2014?
L’art. 3, comma 3 del decreto direttoriale 30 aprile 2015 prevede che: “Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare, a valere sul medesimo bando Agenda digitale o Industria sostenibile, una sola istanza preliminare nell’arco temporale di 365 giorni, a meno che la stessa non sia stata fatta oggetto di una valutazione negativa di cui all’articolo 4, comma 4, e venga a tal fine riformulata”. Inoltre, l’art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 15 ottobre 2015 (bando Industria sostenibile) prevede che: “Non sono agevolabili a valere sul presente decreto i progetti che, in ragione dell’attività svolta e delle relative caratteristiche, sono integralmente finanziabili a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 concernente i grandi progetti strategici nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione elettroniche (ICT) coerenti le finalità dell’Agenda digitale italiana.”
Pertanto, lo stesso soggetto proponente può presentare una domanda a valere sul bando Agenda digitale e una domanda a valere sul bando Industria sostenibile nel caso in cui le domande abbiano ad oggetto due progetti di ricerca e sviluppo inerenti tecnologie e ambiti differenti, relativi rispettivamente a quelli previsti dal bando Agenda digitale e dal bando Industria sostenibile.
Nel caso in cui, invece, i progetti siano entrambi riconducibili alle tecnologie abilitanti dell’informazione e delle comunicazioni elettroniche (ICT) previste dal Bando Agenda digitale, l’impresa proponente, non potendo presentarli sul bando Industria sostenibile (a causa della suddetta limitazione di cui all’art. 4, comma 3 del DM 15.10.2014), può presentare solo una domanda a valere sul Bando Agenda digitale (al fine di non incorrere nel divieto di cui al richiamato art. 3, comma 3 del Decreto direttoriale 30.4.2015).