La relazione geologica è subappaltabile e possono effettuarla un collaboratore o un dipendente oppure un geologo che svolge consulenza per il progettista affidatario. Nel raggruppamento di progettisti non è più obbligatorio il coinvolgimento del geologo.
Lo ha chiarito, alla luce del Nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.36/2023), il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere n. 2828 del 26 settembre 2024.
I due quesiti
Sono due i quesiti posti al MIT: 1) il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse, così come invece previsto dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, non è stato riprodotto né nell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 né in altre disposizioni del nuovo Codice. Deve considerarsi comunque ancora vigente il divieto di subappalto della relazione geologica? 2) l'affidatario dei servizi di architettura e ingegneria se non è in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, può solo avvalersi di professionista geologo presente nella sua struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta (utilizzando il modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti, o del contratto di avvalimento, o del contratto di lavoro subordinato, o del contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa)?
La risposta del MIT
“Con riferimento al quesito posto si rileva quanto segue. Con riferimento al primo quesito, la risposta è negativa, dovendosi prendere atto dell’assenza, all’interno dell’attuale Codice (D.Lgs. n. 36/2023), di espressa specifica disposizione normativa quale quella prevista dall’articolo 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, che vietava il subappalto della relazione geologica. Con riferimento al secondo quesito, è possibile procedere al subappalto o con le altre modalità da voi indicate”, precisa il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.