Con la sentenza n. 591/2018 pubblicata il 21 giugno, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha dato ragione alla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sardegna (Fedaf), confermando che gli elaborati che riguardano progetti idraulici, se connotati alla valorizzazione agraria, sono materia di competenza dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.
Come ha ricordato il Tar accogliendo il ricorso contro al Regione Sardegna, la normativa nazionale è prevalente su quella regionale e ammette che, in materia di progettazione idraulica, la competenza non è esclusiva degli ingegneri:
si deve ritenere che la norma regionale di cui all’art. 26 cit. non afferma la sussistenza di una competenza esclusiva degli ingegneri, a scapito della sfera di competenza che la legge statale attribuisce ai dottori agronomi, ma affianca a quest’ultima la competenza (non esclusiva) degli ingegneri, ai quali è consentita la predisposizione degli allegati tecnici che devono accompagnare la domanda in sanatoria.
E ancora:
la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale […]
ANTEFATTO. Il Dottore Agronomo Daniele Berardo riceve l’incarico professionale per la predisposizione di una serie di elaborati tecnici per la presentazione di una domanda per l'approvazione tecnica, in sanatoria, di uno sbarramento e l'esercizio di un bacino di accumulo artificiale, sito in località Monte Minerva del Comune di Villanova Monteleone, destinato ad abbeverare il bestiame del suo allevamento e a irrigare un erbaio.
Nel giugno 2016, il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari, dell’Assessorato regionale Lavori Pubblici della Regione Sardegna, chiede della documentazione integrativa, compresa una articolata «perizia giurata a firma […] di un ingegnere e di un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali, […]».
Secondo il Servizio Territoriale della Regione Sardegna, con la nota prot. 0024425 del 23.06.2017, anche la documentazione tecnica da allegare alla perizia deve essere sottoscritta da un ingegnere iscritto all’albo, e non da un agronomo, ai sensi dell'art 26, punto 2 dell'allegato A alla LR. n.12/2007.
Questa interpretazione, oggi, deve ritenersi invalidata.