Con la delibera n. 24 del 3 marzo 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.147 del 26 giugno, il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali», previsto dall'articolo 21, comma 8 del nuovo Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
Lo schema di decreto si applica a tutte le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice, fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, nonche' quanto previsto all'art. 1, comma 3, del medesimo codice. Lo schema di decreto non si applica alla pianificazione delle attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
Il provvedimento e' stato predisposto ai sensi del suddetto art. 21, comma 8, del Codice Appalti, ed e' composto da 11 articoli e dagli allegati 1 e 2, di cui l'uno contenente gli schemi tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici, e l'altro gli schemi tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi.
L'art. 2 introduce le definizioni di «progetto di fattibilita' tecnica ed economica» e di «documento di fattibilita' delle alternative progettuali», rinviando alla disciplina di cui all'art. 23, comma 5, del Codice e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, in attuazione del medesimo art. 23, comma 3.
L'art. 3 definisce i contenuti, il livello di progettazione minimo, l'ordine di priorita', le modalita' di redazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti. Sono individuati come prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento di opere gia' iniziate, i progetti definitivi o esecutivi gia' approvati, gli interventi cofinanziati con fondi europei, nonche' gli interventi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario. Nell'ambito di tale ordine di priorita' i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute devono essere considerati di priorita' massima. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
L'art. 4 disciplina i criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali.
L'art. 5 disciplina le modalita' di approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale e gli obblighi informativi e di pubblicita'. In particolare, si prevede che il programma sia redatto ogni anno, scorrendo l'annualita' pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati, stabilendo che i lavori in ordine ai quali sia stata avviata positivamente la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.
I commi 10 e 11 prevedono, rispettivamente, che un lavoro non inserito nell'elenco annuale dei lavori puo' essere realizzato esclusivamente quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o quando sia corredato da un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.
E' attribuita al Cipe la facolta' di chiedere alle amministrazioni centrali che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) - una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia degli interventi inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari.
Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, analogamente a quanto disposto per il programma triennale dei lavori pubblici.
Gli articoli 9, 10 e 11, prevedono, rispettivamente, le disposizioni transitorie e finali, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.