Fisco

Programma triennale dei lavori pubblici, via libera delle Regioni al decreto del Mit

Si avvia verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il provvedimento previsto dall'articolo 21, comma 8 del nuovo Codice dei contratti

venerdì 22 settembre 2017 - Redazione Build News

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Le Regioni hanno ieri dato il loro via libera allo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali», previsto dall'articolo 21, comma 8 del nuovo Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Il provvedimento, che si avvia dunque verso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si applica a tutte le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice Appalti, fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, nonche' quanto previsto all'art. 1, comma 3, del medesimo codice. Il decreto non si applica alla pianificazione delle attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

Il provvedimento e' composto da 11 articoli e dagli allegati 1 e 2, di cui l'uno contenente gli schemi tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici, e l'altro gli schemi tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi.

L'art. 2 introduce le definizioni di «progetto di fattibilita' tecnica ed economica» e di «documento di fattibilita' delle alternative progettuali», rinviando alla disciplina di cui all'art. 23, comma 5, del Codice e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, in attuazione del medesimo art. 23, comma 3.

L'art. 3 definisce i contenuti, il livello di progettazione minimo, l'ordine di priorita', le modalita' di redazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti. Sono individuati come prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento di opere gia' iniziate, i progetti definitivi o esecutivi gia' approvati, gli interventi cofinanziati con fondi europei, nonche' gli interventi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario. Nell'ambito di tale ordine di priorita' i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute devono essere considerati di priorita' massima. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

L'art. 4 disciplina i criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali.

L'art. 5 disciplina le modalita' di approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale e gli obblighi informativi e di pubblicita'. In particolare, si prevede che il programma sia redatto ogni anno, scorrendo l'annualita' pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati, stabilendo che i lavori in ordine ai quali sia stata avviata positivamente la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.

I commi 10 e 11 prevedono, rispettivamente, che un lavoro non inserito nell'elenco annuale dei lavori puo' essere realizzato esclusivamente quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o quando sia corredato da un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

E' attribuita al Cipe la facolta' di chiedere alle amministrazioni centrali che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) - una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia degli interventi inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari.

Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, analogamente a quanto disposto per il programma triennale dei lavori pubblici.

Gli articoli 9, 10 e 11, prevedono, rispettivamente, le disposizioni transitorie e finali, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

VIA LIBERA DAL CIPE E PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO. Il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto con la delibera n. 24 del 3 marzo 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.147 del 26 giugno. Il Consiglio di Stato ha espresso il parere n. 351/2017 del 13 febbraio 2017 sia formulando alcune osservazioni sia investendo il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di eventuali iniziative volte a modificare il quadro normativo allora esistente. Successivamente, il decreto 19 aprile 2017 n. 56 correttivo del nuovo Codice Appalti ha modificato l’art. 21 del D.lgs n. 50/2016.

Con nota 20 giugno 2017 n. 24744 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto nuovamente parere sullo schema di decreto, aggiornato, oltre che alla luce delle osservazioni formulate nel citato parere n. 351/2017, anche delle modifiche legislative nel frattempo intervenute e “dell’accoglimento di diverse proposte emendative formulate dalle Regioni e dagli Enti locali, in sede di riunioni tecniche finalizzate all’acquisizione dell’intesa della Conferenza unificata”, ora prescritta in luogo del parere delle medesima Conferenza.

Con il parere n. 1806 del 27 luglio 2017, la Commissione speciale del Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con osservazioni.

Scarica il parere n. 1806 del 27 luglio 2017 del Consiglio di Stato

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