Sbarcano sulla Gazzetta Ufficiale le norme per il definitivo completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 179/1992, al decreto 21 dicembre 1994 e alla delibera Cipe 23 aprile 1997.
Con il decreto 9 settembre 2015, pubblicato sulla GU n. 296 del 21 dicembre 2015, il ministero delle Infrastrutture stabilisce che “Per le opere pubbliche e private comprese negli Accordi di programma originari o nelle loro modifiche approvate in fase di vigenza degli Accordi stessi e gia' avviate alla data di pubblicazione del presente decreto, il termine di ultimazione e' prorogato alla data indicata nei relativi cronoprogrammi. Tali cronoprogrammi devono essere approvati dai Collegi di vigilanza”.
PROROGA. All'articolo 2, il provvedimento dispone che “Le risorse ministeriali residue tuttora disponibili presso le contabilita' speciali delle singole amministrazioni comunali, nonche' le risorse di cui alla delibera CIPE del 23 aprile 1997 per le quali sia gia' stato assunto impegno di spesa da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere utilizzati oltre il termine del 31 dicembre 2014, previo parere favorevole del Collegio di vigilanza, per la realizzazione di opere pubbliche comprese negli Accordi di programma originari o nelle loro modifiche approvate in fase di vigenza degli Accordi stessi e non ancora avviate alla data del 31 dicembre 2014; il relativo bando di gara, o lettera d'invito, devono essere pubblicati entro il termine perentorio di 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto”.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali - “cura il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, e procede ai provvedimenti di revoca ove siano disattesi i termini di cui al precedente art. 2, ferme restando le attribuzioni dei Collegi di vigilanza stabilite negli Accordi di programma”.
La proroga “non comporta a carico del bilancio dello Stato alcun incremento di spesa rispetto all'importo totale dei contributi assegnati e ai singoli importi trasferiti nelle contabilita' speciali delle singole amministrazioni comunali”.