Con la sentenza n. 4035/2015 depositata il 31 agosto, la quinta sezione del Consiglio di Stato illustra i principi fissati nella pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 1/2012, che ha analizzato la disciplina del project financing.
Nella citata pronuncia il massimo consesso della giustizia amministrativa ha affermato che nel procedimento di project financing l'atto con cui la Stazione appaltante conclude la c.d. prima fase di selezione di una proposta, da porre a base della successiva gara, sia immediatamente impugnabile da coloro che abbiano presentato proposte concorrenti in relazione alla medesima opera pubblica. La scelta della proposta migliore ritenuta di pubblico interesse, preceduta da un valutazione di idoneità tecnica della proposta, è atto discrezionale sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità dal giudice amministrativo.
SUFFICIENTE UN SOLO PARAMETRO NON IN REGOLA RISPETTO AL BANDO DI GARA PER FAR SCATTARE L'ESCLUSIONE DEL PROGETTO PRESENTATO DALL'ASPIRANTE PROMOTORE. La fase preliminare di individuazione del promotore ancorché procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 15 aprile 2010, n. 1; Id., Sez. V, 8 febbraio 2011, n. 843). Da ciò discende che è legittima l'esclusione del progetto presentato da una Società promotrice sulla base della valutazione negativa anche di uno solo dei parametri di valutazione indicati nel bando di gara (Cons. St., Sez. V, 25 giugno 2010, n. 4084).