Rispondendo ad un’azienda ospedaliera del Piemonte, l'Anac ha ribadito, alla luce di quanto stabilito dal nuovo Codice degli Appalti, che un’azienda ospedaliera che voglia realizzare un nuovo ospedale attraverso partenariato pubblico-privato non può procedere se sprovvista di qualificazione come stazione appaltante per il settore dei lavori pubblici, e se l’opera non è inserita nel programma triennale delle esigenze pubbliche.
“Il procedimento di affidamento di un partenariato pubblico-privato – scrive l’Autorità nel Parere funzione consultiva n. 9 del 28 febbraio 2024 – deve essere svolto, nel suo complesso, da un soggetto qualificato con un livello di qualificazione specifico per gli enti concedenti, in ragione della complessità e multidisciplinarietà che caratterizza tali tipologie contrattuali, senza possibilità quindi di suddivisione del procedimento stesso in diverse fasi, seguite da stazioni appaltanti distinte e in assenza di specifica qualificazione”. Pertanto, “gli enti concedenti non qualificati o in possesso di una qualificazione di livello basso non possono svolgere direttamente attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di tali contratti e sono tenuti a rivolgersi ad una centrale di committenza o ad una stazione appaltante qualificata”.
Anac spiega che “la valutazione preliminare in realtà non è riconducibile alla mera attività di ‘programmazione’ degli acquisti ma attiene propriamente alla fase di ‘progettazione tecnico-amministrativa’ della procedura che, in quanto tale, deve ritenersi riservata a soggetti qualificati.
Per la valutazione delle proposte di project financing provenienti da operatori economici è necessaria la qualificazione per tutte le fasi relative alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei medesimi contratti, ivi compresa la fase di valutazione preliminare. Ciò in ragione «della complessità di tale istituto giuridico, che richiede competenze specifiche per essere realizzato e gestito, si precisa che i contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati». Come prescrive il nuovo Codice Appalti che ha previsto un regime di qualificazione speciale rafforzato, sia per quanto attiene ai livelli di qualificazione posseduti, sia per quanto attiene alla presenza in organico di adeguate professionalità, in considerazione della particolare complessità e multidisciplinarietà che caratterizza tali tipologie contrattuali.
Valutazione preliminare di convenienza e fattibilità
La norma – sottolinea l’Autorità Nazionale Anticorruzione – prevede “l’adozione di un programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato, ‘ciò anche al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti degli operatori economici, degli investitori istituzionali e della collettività’. Il ricorso al partenariato pubblico-privato deve essere preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità, la quale si deve incentrare sull’idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private e sulla possibilità di ottimizzare il rapporto costi e benefici, nonché sull’efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, sulla capacità di indebitamento dell’ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale”.