La Legge di bilancio 2018 ha modificato l'art. 42 del D. Lgs. 28/2011, che prevedeva per ogni difformità documentale, anche minima, la conseguenza della revoca degli incentivi agli impianti Fer, riconducendolo al principio di proporzionalità della sanzione.
In particolare, la Manovra 2018 interviene sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore fotovoltaico, disponendo, in deroga alla disposizione che prevede la decadenza dagli incentivi, che il GSE disponga la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20 per cento e l'80 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo, le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo.
In proposito segnaliamo un'ordinanza del Consiglio di Stato - n. 222/2018 pubblicata il 19 gennaio – che ha accolto l'appello presentato da una società del settore delle rinnovabili contro il Gse e per la riforma di una ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio.
“Considerato che nel bilanciamento dei contrapposti interessi e a fronte del pericolo di danno grave e irreparabile rappresentato dalla parte appellante”, il provvedimento impugnato va sospeso “nella parte in cui dispone il recupero degli incentivi già erogati”, si legge nell'ordinanza di Palazzo Spada, che tiene conto “della nuova formulazione dell’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, come introdotta dalla legge di bilancio per il 2018, di cui il T.A.R. potrà approfondire portata ed eventuali limiti di applicazione oltre alle questioni di fatto e di diritto oggetto della controversia”.