di Franco Metta
Il provvedimento firmato dal ministro dello Sviluppo economico (MiSE), Giancarlo Giorgetti, contiene le linee di intervento strategiche per la riforma della proprietà industriale. Cinque i capisaldi alla base della strategia nazionale: migliorare il sistema di protezione della PI, incentivare l'uso e la diffusione della PI, in particolare da parte delle Pmi; facilitare la registrazione dei diritti di privativa industriale; garantire un rispetto più rigoroso della PI; rafforzare il ruolo dell'Italia a livello internazionale, allo scopo di accelerare il processo di entrata in vigore del sistema del brevetto europeo unitario, anche per sostenere la candidatura di Milano per la sede centrale del Tribunale Unitario dei Brevetti.
Le modifiche al Codice della Proprietà Industriale
Concretamente si procederà con una serie di modifiche al Codice della Proprietà Industriale (CPI) in grado di rispondere alle linee guida. Per esempio per favorire il deposito di brevetti, si vorrebbe consentire al richiedente di pagare i diritti di deposito entro un termine predefinito, successivamente alla presentazione della domanda di brevetto, mantenendo ferma la data di deposito ufficiale della stessa. Oppure in tema di marchi e per la protezione delle indicazioni geografiche, si punterebbe a impedire la registrazione di marchi che possano richiamare indicazioni geografiche e denominazioni di origine. Si ritiene inoltre opportuno introdurre la protezione temporanea dei disegni industriali e dei modelli presentati alle fiere.
Sistema brevettuale unitario europeo
Con la riforma inoltre si dovrebbe dare attuazione al sistema brevettuale unitario europeo, così da ottenere la protezione contemporanea nei 27 paesi UE. Possibile una modifica dell'attuale art. 65 CPI in modo tale che l'invenzione appartenga direttamente alla struttura di appartenenza del ricercatore che l'ha sviluppata e, solo in caso di inerzia di quest'ultima, al ricercatore stesso. E per rafforzare ulteriormente la tutela dei diritti di PI, si potrebbe eliminare il divieto di sequestro civile delle merci contraffatte in ambito fieristico (art. 129 CPI comma 3).