Ieri la commissione Finanze del Senato ha concluso l'esame del disegno di legge n. 886, di conversione del decreto-legge n. 119, in materia fiscale e finanziaria. Il provvedimento è ora all'esame dell'Aula di Palazzo Madama.
Tra gli emendamenti approvati, segnaliamo quello che proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche e quello sugli effetti della definizione agevolata sul rilascio del DURC.
PROROGA DI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE. Un articolo – spiega il dossier parlamentare - modifica il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto- legge n. 133 del 2014 (cd. “Sblocca Italia”). Tale comma, introdotto dal decreto- legge n. 185 del 2015, prevede, ai fini della revoca dei finanziamenti per interventi non attuati, che le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità degli interventi si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti interministeriali di assegnazione delle risorse, "sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti". La disposizione prevede che le condizioni si realizzano quando i relativi adempimenti sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla effettiva disponibilità delle risorse.
Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 133 ha previsto l'istituzione di un Fondo c.d. “sblocca cantieri”, le cui risorse sono volte a consentire la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori.
Il comma 2 ha demandato a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'assegnazione delle risorse occorrenti. Con riguardo alle modalità di assegnazione sempre il comma 2, nell'elencare gli specifici interventi da finanziare, li suddivide in tre categorie e a disporre che, per gli interventi compresi nelle opere di cui alle lettere a) e b), i decreti vengano adottati entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, mentre, per gli interventi inclusi nella lettera c), vengano adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. La norma non precisa l'entità delle risorse che verranno destinate ai singoli interventi in quanto l'assegnazione delle risorse è demandata ai decreti interministeriali; una stima indicativa dei fabbisogni è indicata nella relazione tecnica. L'unico vincolo nella destinazione delle risorse fissato nella norma è quello stabilito nel comma 3, che riserva 100 milioni di euro agli interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di competenza dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
Ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge sblocca Italia il mancato rispetto delle condizioni fissate dal comma 3-bis determina la revoca del finanziamento assegnato. La destinazione delle risorse revocate è individuata dal successivo comma 6.
DEFINIZIONE AGEVOLATA E RILASCIO DEL DURC. L'articolo 3 del decreto fiscale reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Un emendamento approvato collega alla definizione agevolata un ulteriore effetto relativo al rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Con le modifiche si estende alla “nuova” definizione la norma (articolo 54 del D.L. n. 50 del 2017) che consente il rilascio del DURC a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina - di cui all'articolo 3 del D.M. 30 gennaio 2015 - ai fini del rilascio del documento.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui sia stato dilazionato il pagamento delle somme dovute nell'ambito della suddetta definizione agevolata, il DURC è annullato dagli enti preposti alla verifica. Questi ultimi rendono disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l’elenco dei documenti annullati per tale motivo. La relativa informazione è consultabile da parte dei soggetti che abbiano posto la medesima richiesta di verifica di regolarità contributiva nonché da parte di ogni soggetto che, avendone interesse, avesse già consultato (con registrazione dei propri dati nel servizio "Durc On Line") il DURC in questione. Ai fini in oggetto, l’agente della riscossione comunica agli enti summenzionati il regolare versamento delle rate.