Con l'interrogazione Ungaro-Moretto n. 5-08007, gli Onorevoli interroganti richiamano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 37 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) con le quali, è stata prevista la proroga del beneficio del c.d. bonus mobili ed elettrodomestici fino al 31 dicembre 2024.
Gli Onorevoli interroganti rilevano che la Commissione europea, con il regolamento 2017/1369/UE, ha stabilito per alcuni elettrodomestici, dal 1° marzo 2021, l’introduzione di un nuovo sistema di etichette energetiche che utilizza una nuova scala con lettere dalla A alla G (senza quindi le classi da A+ ad A+++), tuttavia gli Onorevoli segnalano che il Ministero della transizione ecologica ancora non abbia dato delucidazioni in merito all’applicazione del bonus mobili ed elettrodomestici in relazione al nuovo sistema di etichette energetiche per gli acquisti effettuati nel 2021.
Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere “quali iniziative (si) intenda(no) adottare in merito all’applicazione delle agevolazioni fiscali relative a mobili ed elettrodomestici”.
LA RISPOSTA DEL MEF. Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria e del Ministero della transizione ecologica, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ieri 4 maggio in question time in Commissione VI Finanze, ha rappresentato quanto segue.
“L’art. 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, disciplina una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, pari al 50 per cento della spesa sostenuta, va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per l’anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Sul punto, si ricorda che per l’anno 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione era pari a 16.000 euro.
Con particolare riferimento ai grandi elettrodomestici, la richiamata disposizione chiarisce che l’agevolazione spetta per gli acquisti di prodotti che appartengono a una classe energetica non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.
In tale quadro di riferimento, gli uffici del Ministero della transizione ecologica fanno presente che, a seguito di approfondimenti condotti a livello tecnico con ENEA, è emerso che per gli apparecchi soggetti al Regolamento (UE) 2017/1369 (lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi e congelatori), non risulta possibile stabilire una corrispondenza fra la precedente scala di efficienza energetica da A+++ a D e la nuova scala che va dalla A a G. Quanto sopra è particolarmente vero se si intende individuare un’equivalenza che valga per tutte le tipologie di apparecchi interessati.
Le risultanze dell’analisi condotta sugli apparecchi oggetto di “riscalaggio” della classe energetica hanno portato alla modifica della disciplina del Bonus mobili, tramite norma primaria per il tramite dell’articolo 1, comma 37, lettera b), punto 2), della legge 30 dicembre 2021 n. 234. In particolare, è stata definita la classe energetica minima E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie e la classe energetica minima F per i frigoriferi e i congelatori.
Ciò premesso, il MiTE manifesta l’opportunità di applicare i requisiti minimi di classe energetica in vigore previsti per la fruizione del bonus in argomento prima della novella introdotta alla legge 30 dicembre 2021 n. 234, anche per il periodo compreso tra il 1° marzo 2021, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, e il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore delle predette modifiche”.