Inarsind Puglia chiede che “la Regione Puglia legiferi adeguatamente ed emani con estrema urgenza delle linee guida chiare ed univoche indirizzando i Comuni pugliesi a procedure certe su come risolvere le pratiche edilizie precedentemente assentite, senza generare disparità di trattamento nei territori regionali”.
L’Associazione di rappresentanza degli ingegneri e architetti liberi professionisti pugliesi lo fa con una nota che nasce a seguito della sentenza n.17/2023 (in allegato) della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 1,2 e 3 della Legge della Regione Puglia n.38/2021, ennesima proroga del tanto discusso “Piano Casa”.
“Generando cosi – spiega appunto Inarsind - una serie di effetti negativi che stanno colpendo in modo retroattivo i titoli abilitativi (Permessi di Costruire e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività) già rilasciati. Il risultato è lo stop ai cantieri autorizzati, avviati o ai nastri di partenza, con milioni di euro di investimenti a rischio ed ingenti danni economici per tutti gli attori del processo edilizio e dei cittadini cui esso e destinatario, il tutto mentre giungono notizie dai vari Uffici Tecnici Comunali, di autonome reazioni improvvisate alla sentenza della Corte Costituzionale con non pochi dubbi e preoccupazioni”.
“Gli architetti e gli ingegneri liberi professionisti pugliesi, quali stakeholder attivamente coinvolti nell’intero processo edilizio, sono fortemente colpiti da questa situazione di confusione, proprio per il ruolo cardine che hanno all’interno del comparto edilizio-economico pugliese e quindi Inarsind ritiene fondamentale che Regione Puglia legiferi per tutelare i diritti e gli interessi di tutti i professionisti che, per conto di committenti ed imprese, hanno operato sulla base di un preciso quadro normativo ad oggi dichiarato totalmente illegittimo”.
Nella sentenza la Consulta ha ricordato che il principio fondamentale della materia del governo del territorio secondo cui gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sono consentiti soltanto in presenza di pianificazione urbanistica e nel rispetto delle sue prescrizioni è espresso nell'art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942 che, nel prevedere l'osservanza di limiti inderogabili nella formazione degli strumenti urbanistici, presuppone la necessaria sussistenza del sistema della pianificazione del territorio; suo corollario è che i singoli interventi devono rinvenire la loro base in un presupposto atto di pianificazione e devono rispettarne le prescrizioni; alla sua definizione concorre, infine, l'art. 14 t.u. edilizia che dà conto del carattere eccezionale del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.
Interventi regionali che dispongano, nell'esercizio della propria competenza concorrente in materia di «governo del territorio», deroghe generali al principio fondamentale di pianificazione urbanistica del territorio, per determinate tipologie di interventi edilizi, sono ammissibili solo in quanto presentino i caratteri dell'eccezionalità e della temporaneità e siano diretti a perseguire obiettivi specifici.
Reiterate proroghe di una disciplina urbanistica eccezionale e transitoria, volta ad apportare deroghe alla pianificazione urbanistica al fine di consentire interventi edilizi di carattere straordinario - anche rendendo stabile la disciplina sul "Piano casa", favorendo in tal modo la generalizzata fattibilità di interventi parcellizzati -, possono compromettere l'imprescindibile visione di sintesi necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione complessivamente degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma Cost., gli artt. 1 e 2 e 3 della legge reg. Puglia n. 38 del 2021. I primi due, rispettivamente, prorogano, dal 1° agosto 2020 al 1° agosto 2021, il termine per l'esistenza degli immobili sui quali realizzare gli interventi edilizi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione, anche in deroga agli strumenti urbanistici, previsti dalla legge regionale sul "Piano casa" e, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per presentare la SCIA o l'istanza per il rilascio del permesso di costruire in relazione ai detti interventi edilizi straordinari. L'art. 3 invece proroga, dal 30 giugno 2020 al 30 giugno 2021, la data di realizzazione degli edifici nei quali è possibile effettuare il recupero dei sottotetti, dei porticati e dei locali seminterrati e quella di esistenza degli edifici nei quali effettuare il recupero abitativo dei sottotetti. I primi due articoli impugnati dal Governo violano il principio fondamentale della materia del governo del territorio del necessario rispetto della previa pianificazione urbanistica del territorio; nel caso dell'art. 3, la disciplina è anche irragionevole, contrastando con l'originaria finalità di contenimento di consumo del suolo e di efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente e - in ragione del prolungato e ripetuto succedersi di proroghe - espone a rischio anche il buon andamento dell'azione amministrativa nella corretta gestione del territorio e nella sua tutela.