Ieri 16 giugno al question time in commissione Finanze della Camera il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Claudio Durigon, ha risposto all'interrogazione 5-05978 Martinciglio avente ad oggetto la semplificazione delle procedure per l'accesso al Superbonus 110% e l'estensione di tale misura all'anno 2024 e ad ulteriori tipologie di intervento.
Riportiamo il testo completo della risposta.
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rilevano che il Superbonus 110 per cento è una misura introdotta con l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 («Decreto Rilancio»), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e senz'altro rappresenta una boccata d'ossigeno per l'edilizia duramente colpita dalla crisi sanitaria, generando effetti positivi oltre che di carattere economico anche ambientale – dal momento che i lavori realizzati per migliorare la classe energetica degli immobili comporteranno una notevole contrazione dei costi gestionali degli stessi dovuta alla diminuzione delle dispersioni, nonché un incremento di valore degli immobili, compensando così il crollo dei prezzi che è stato registrato a seguito della crisi causata dal COVID-19.
Gli Onorevoli lamentano tuttavia che le criticità dettate dalla lentezza della burocrazia, dalla complessità delle procedure e dai rischi finanziari connessi al mancato rispetto dei tempi limite, potrebbero notevolmente depotenziare l'efficacia della misura, soprattutto a fronte del tempo ridotto della sua vigenza.
Gli Onorevoli evidenziano che dette criticità descritte scoraggiano la maggior parte dei cittadini che, in molti casi, rinuncia all'agevolazione del 110 per cento con ciò ridimensionando l'efficacia dell'incentivo; nella relazione deliberata dalla Commissione bilancio sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund, con riferimento alla «Rivoluzione verde e transizione ecologica» è stato proposto di «garantire la proroga delle agevolazioni fiscali al 110 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto Superbonus) fino al 2023».
Pertanto, gli Onorevoli chiedono se «si intenda adottare iniziative per estendere il Superbonus 110 per cento 2023 per tutte le tipologie di interventi» e se «nell'ottica di azionare la “catena virtuosa” di cui in premessa e di incentivare i cittadini ad accedere alla misura nonostante le disfunzioni burocratiche registrate, si ritenga di valutare l'opportunità di adottare iniziative per semplificare la procedura ed estendere ulteriormente la misura anche al 2024».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e il Ministero della transizione ecologica, si rappresenta quanto segue.
Come evidenziato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di risposta ad un'interrogazione a risposta immediata presentata nel corso della seduta di question time svoltasi il 26 maggio scorso in Aula Camera, il cosiddetto Superbonus, di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio n. 34, è stato introdotto quale strumento per rilanciare rapidamente le attività dell'intero comparto dell'edilizia e far ripartire i cantieri dopo la brusca frenata dovuta al lockdown.
Detta agevolazione è, inoltre, importante per accelerare la transizione energetica del Paese, in vista degli obiettivi indicati anche in sede europea.
Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Superbonus rappresenta una delle principali proposte progettuali.
L'ammontare complessivo delle risorse previste, tra PNRR e Fondo complementare, è di oltre 18 miliardi di euro.
Il recente decreto-legge n. 59 del 2021, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, ha modificato il menzionato articolo 119.
Ai sensi del nuovo comma 8-bis dell'articolo 119, introdotto dal citato decreto-legge n. 59 del 2021, è prevista la proroga della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati dai condomini e per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, purché alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
Inoltre, per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» e realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, se alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
Il Governo si è impegnato a inserire nel disegno di bilancio per il 2022 una proroga dell'ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021, con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli interventi realizzati, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di sicurezza degli edifici.
È opportuno ricordare anche che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è definito l'obiettivo di ristrutturare gli edifici pubblici e privati, migliorandone l'efficienza energetica attraverso l'isolamento termico, gli impianti di riscaldamento e raffreddamento e l'autoproduzione di elettricità, nonché il monitoraggio dei consumi da parte degli utenti. L'obiettivo fissato dall'Unione europea è di raddoppiare il tasso di efficientamento degli edifici entro il 2025.
In relazione alla richiesta di adottare iniziative per semplificare l'accesso alla procedura del Superbonus, devono richiamarsi le novità introdotte dall'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».
Il menzionato articolo apporta ulteriori modifiche al menzionato articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 stabilendo che la detrazione al 110 per cento si applica anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche che vengono realizzati congiuntamente a quelli antisismici estendendo, così, anche a questo tipo di interventi, le agevolazioni già previste in materia di efficientamento energetico.
In particolare, poi, al fine di affrontare le numerose criticità, connesse relative alle attestazioni richieste per l'utilizzo del Superbonus e accelerarne l'utilizzo essenziale per l'efficientamento energetico e antisismico, il cennato articolo 33 sostituisce il comma 13-ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che gli interventi ivi previsti, con esclusione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzione straordinaria e siano realizzabili mediante Comunicazione d'inizio lavori asseverata, di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
Ai fini della presentazione della CILA non è richiesta l'attestazione dello stato legittimo in conformità alla modulistica unica standardizzata adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 con l'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017.
Ai sensi del nuovo comma 13-ter, il Superbonus potrà essere revocato solo per mancata presentazione della CILA; per interventi realizzati in difformità dalla CILA; per assenza dell'attestazione del titolo abilitativo o dell'epoca di realizzazione dell'edificio; non corrispondenza al vero delle attestazioni.