Proroga del Superbonus 110% dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la porzione di spesa sostenuta nel 2022.
Per i lavori già iniziati nei primi sei mesi del 2022 è possibile il loro completamento fino al 31 dicembre 2022, con stato di avanzamento lavori (Sal) al 60%.
Proroga al 31 dicembre 2022 per i lavori di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici Iacp.
Lo prevede un emendamento alla Legge di bilancio 2021, approvato dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.
Il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa, riporta le seguenti modifiche al superbonus approvate in Commissione Bilancio della Camera:
1) l’eliminazione delle barriere architettoniche rientra tra gli interventi trainati sia per i portatori di handicap che per gli over 65 (anche se non portatori di handicap)
2) assicurazione per professionisti: non è necessario stipulare una nuova assicurazione, si può integrare l'assicurazione già esistente che abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del Decreto Rilancio
3) chiarimenti in merito al concetto di unita’ immobiliare funzionalmente indipendente. Una unità immobiliare si può ritenere “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; per il gas; per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale
4) superbonus maggiorato per la ricostruzione degli immobili danneggiati da tutti i sismi che si sono verificati dopo il 2008: la modifica interviene per estendere gli incentivi fiscali ecobonus e sisambonus, già previsti al comma 4 ter della norma sul superbonus, a tutti gli eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza
5) coibentazione del tetto: si precisa che gli interventi di coibentazione del tetto rientrano tra gli interventi trainanti. In questo modo si evita di limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente
6) misura per le unità collabenti: al superbonus potranno accedere anche gli edifici privi di ape
7) risolto il problema dell’unico proprietario: la modifica consentirà l’accesso a tutti gli edifici anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, fino ad un massimo di 4 unità immobiliari
8) superbonus, fotovoltaico anche su strutture pertinenziali: sarà possibile usufruire del superbonus per l’intervento trainato della installazione di impianti solari non solo sulla propria abitazione ma anche sulle sue pertinenze
9) accollo delle spese
10) assunzione di personale presso i comuni per accelerare le pratiche amministrative presso i comuni.
INSTALLAZIONE DELLE COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI. Per quanto riguarda gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, la detrazione 110%, concessa se legata a uno degli interventi trainanti, è riconosciuta nei seguenti tetti di spesa:
- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per quelli funzionalmente indipendenti;
- 1.500 euro per le unità plurifamiliari o per i condomini che installano fino a otto colonnine;
- 1200 euro per i condomini che installano più di 8 infrastrutture per la ricarica elettrica.
In allegato l'emendamento approvato