Fisco

Proroga detrazioni 65% e 50% e Bonus Mobili: il punto

Oltre alla conferma fino al 31 dicembre 2016 viene raddoppiato a 16.000 euro il limite di spesa del bonus mobili al 50% per le giovani coppie

lunedì 23 novembre 2015 - Redazione Build News

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Proroga al 31 dicembre 2016 della detrazione al 65% per la riqualificazione energetica degli edifici (incluse le parti comuni degli edifici condominiali), della detrazione al 50% per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili (Bonus Mobili).

È quanto prevede il disegno di legge Stabilità 2016, licenziato dall'Assemblea del Senato e passato ora all'esame della Camera.

ECOBONUS 65%. L'ecobonus 65% consiste in riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;

- il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;

- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;

- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, inclusi quelli dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili): detrazione massima 30.000 euro;

- l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di cui all’allegato M del D.Lgs. n. 311 del 2006: detrazione massima 60.000 euro.

La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

PROROGA BONUS FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA E IDRICA. Con una modifica all'articolo 15 del D.L. n. 63 del 2013, è prorogato di un anno, al 31 dicembre 2016, il termine entro il quale dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza idrica.

Il citato articolo 15 prevede che nelle more della riforma di carattere strutturale, per tali interventi si applicano le disposizioni che prevedono le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili. Nella definizione delle misure e degli incentivi suddetti è compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi. Nella definizione delle misure di carattere strutturale si deve, inoltre, tener conto dell'opportunità di agevolare ulteriori interventi, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.

ECOBONUS 65% ESTESO AGLI IACP. L'ecobonus 65% viene esteso agli IACP, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

PROROGA ANCHE PER IL BONUS ANTISISMICA. La proroga sino al 31 dicembre 2016 comprende anche la detrazione del 65% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche che devono riguardare edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Per ottenere il beneficio fiscale le procedure autorizzatorie degli interventi devono essere state attivate dopo il 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 63/2013.

CONFERMA FINO AL 31 DICEMBRE 2016 DELLA DETRAZIONE 50% RISTRUTTURAZIONI. Per le spese documentate, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (indicati nel comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR), spetta una detrazione dall'imposta lorda - fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare - pari al 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016.

La detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie è concessa (comma 1 dell’articolo 16-bis del D.P.R. n. 917 del 1986) per i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;

- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

- ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche se non rientranti nelle tipologie di intervento di cui ai primi due punti;

- realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune;

- eliminazione di barriere architettoniche;

- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi;

- realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico;

- conseguimento di risparmi energetici;

- adozione di misure antisismiche;

- bonifica dall'amianto ed esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Il comma 2 dell’articolo 16-bis del TUIR ricomprende tra le spese sostenute quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

Il comma 3 riconduce a regime la detrazione d'imposta del 36 per cento sugli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La legge di stabilità per il 2015 ha esteso da sei a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione devono provvedere all’alienazione o assegnazione dell'immobile per fruire della detrazione. Anche per questi interventi la misura della detrazione è del 50% per le spese per l’acquisto dell’immobile sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2016 e spetta entro l’importo massimo di 96.000 euro (invece che 48.000 euro).

PROROGA BONUS MOBILI. Anche la detrazione fiscale per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici viene prorogata fino al 31 dicembre 2016. Ai contribuenti che usufruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia è concessa una detrazione del 50% per le ulteriori spese, fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, documentate e sostenute per l'acquisto di mobili, grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, forni di classe non inferiore ad A, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Le spese per l’acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. In altri termini, le spese per l’acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro.

POTENZIATO IL BONUS MOBILI PER LE GIOVANI COPPIE. È stato inoltre rafforzato il bonus fiscale per l'acquisto di mobili per le giovani coppie che mettono su la loro prima abitazione. La commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che raddoppia da 8.000 a 16.000 euro il limite di spesa del bonus mobili – detrazione 50% - per le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale.

Dieci quote annuali. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, per le spese sostenute nel 2016.

La condizione non è la ristrutturazione ma l'acquisto della casa. La condizione per usufruire della detrazione (che non è cumulabile con il bonus mobili) non è quella di una ristrutturazione edilizia in corso come nel caso del bonus mobili, ma l’aver acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale da parte di giovani coppie.

Il nucleo deve essersi costituito da almeno 3 anni. Destinatari di tale agevolazione, come accennato, sono le “giovani coppie” costituenti un nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni. Almeno uno dei componenti del nucleo familiare non deve aver superato i 35 anni.

La convivenza more uxorio può essere dimostrata attraverso il certificato di stato di famiglia che attesta la comune residenza, anche mediante autocertificazione, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Leggi anche: “Legge di Stabilità 2016, via libera dal Senato

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