Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 94 del 31 gennaio 2017, pubblicata sul Bur n. 19 del 21 febbraio, la Regione Veneto disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera b) della L.R. n. 4/2016, la procedura da adottare per l'esame delle istanze di proroga dei provvedimenti di VIA (Valutazione di impatto ambientale) di cui all'art. 26, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06.
Il provvedimento – in allegato - trova applicazione sia per le istanze nuove, che per quelle pervenute prima della data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Per quanto attiene gli oneri istruttori da corrispondere per le istruttorie relative ad istanze di proroga di validità dei provvedimenti di VIA, trova applicazione quanto disposto dalla DGR n. 1021/2016.
L'eventuale assentibilità della proroga richiesta potrà essere riconosciuta da parte dell'autorità competente solo a seguito della preventiva analisi dello stato attuale dei luoghi e della valutazione della significatività delle eventuali variazioni del contesto territoriale/ambientale occorse nel tempo rispetto al contesto esistente al momento in cui è stato conseguito il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE. Questi i contenuti minimi della documentazione che il proponente dovrà allegare all'istanza di proroga, che sarà oggetto di istruttoria da parte dell'autorità competente per la VIA ai fini dell'eventuale rilascio della proroga del provvedimento di VIA prevista dal richiamato comma 6, art. 26 del T.U.A.:
1. Motivazioni della richiesta di proroga: documento giustificativo della richiesta di proroga dell'efficacia del provvedimento di valutazione d'impatto ambientale;
2. Riepilogo dell'iter amministrativo seguito dal progetto: descrizione dell'iter procedurale del progetto comprendente anche l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati già acquisiti (e relativa copia dei provvedimenti in questione) o da acquisire;
3. Relazione stato di attuazione del progetto: relazione inerente lo stato attuale dell'area di progetto, con descrizione degli interventi già realizzati ed indicazione di quelli ancora da realizzare, con relativo cronoprogramma previsto per il completamento dei lavori in progetto;
4. Planimetria di raffronto tra lo stato attuale e lo stato iniziale: sovrapposizione della planimetria dello stato attuale con la planimetria dello stato iniziale del sito, prima dell'inizio dei lavori, con evidenziati in maniera adeguata gli interventi realizzati all'interno dell'area;
5. Relazione di aggiornamento del SIA: relazione, redatta dal/i progettista/i o dal professionista incaricato, controfirmata dal legale rappresentante della società proponente, attestante l'analisi dello stato attuale dei luoghi, sia sotto il profilo ambientale che programmatico. L'analisi dovrà permettere il confronto dello stato di fatto rispetto a quello iniziale ed a quanto previsto nello studio di impatto ambientale, con particolare riferimento agli impatti valutati ed alle mitigazioni previste/realizzate, analizzandone la relativa efficacia. In particolare, rispetto al quadro programmatico, la relazione dovrà evidenziare eventuali variazioni entrate in vigore successivamente alla redazione del SIA originario.
MODALITÀ PROCEDURALI. L'istanza di proroga del provvedimento di VIA, corredata dalla documentazione, va presentata all'autorità competente per la VIA, la quale si pronuncia in ordine alla richiesta nei 90 giorni successivi all'acquisizione dell'istanza.
Qualora ritenuto necessario, l'autorità competente ha facoltà di richiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione presentata, con indicazione di un termine entro il quale il proponente dovrà provvedere. Nel caso in cui il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste entro i termini fissati, l'autorità competente procede all'archiviazione dell'istanza.
Ai fini di garantire un'adeguata informazione al pubblico, l'autorità competente provvede a pubblicare sul proprio sito web l'istanza di proroga e la relativa documentazione allegata, nonché il provvedimento conclusivo.
Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni.
E' facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga.
Nel caso in cui l'istanza di proroga del provvedimento di VIA comporti la proroga di validità delle relative autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, coordinati o sostituiti nel provvedimento di VIA ai sensi del comma 4 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/06, l'autorità competente per la VIA acquisisce le determinazioni dei soggetti interessati nell'ambito della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 241/90, come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016.
Per quanto concerne gli oneri istruttori, trova applicazione quanto disposto dalla DGR n. 1021/2016.