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Protezione civile, nella riforma semplificazione amministrativa e partecipazione dei cittadini

Prevista la definizione dei livelli di coordinamento intermedi tra il livello comunale e regionale

lunedì 24 agosto 2015 - Redazione Build News

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Lo scorso 5 agosto si è svolta presso l'Aula della Camera la discussione generale del disegno di legge (testo unificato delle proposte di legge 2607 - 2972 - 3099 -A) per la riforma della Protezione civile.

Il 4 agosto si è concluso l'esame in Commissione Ambiente. Hanno espresso parere favorevole le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Cultura, Affari sociali, Agricoltura e la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Hanno dato l'ok anche la Commissione lavoro (con un'osservazione) e il Comitato per la legislazione (con condizioni e osservazioni).

ADOZIONE ENTRO 9 MESI DI DECRETI LEGISLATIVI. Il testo unificato, composto da un solo articolo, delega il Governo all'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni.

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. Tra gli ambiti della delega, c'è la partecipazione e la responsabilità dei cittadini, singoli e associati, alle attività di protezione civile per finalità riguardanti la pianificazione delle iniziative da adottare per fronteggiare l'emergenza, le esercitazioni, nonché la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.

SISTEMA POLICENTRICO. Il testo unificato prevede l'organizzazione di un sistema policentrico (centrale, regionale e locale), che consenta la definizione dei livelli di coordinamento intermedi tra il livello comunale e regionale e l'integrazione dell'elenco delle strutture operative per le finalità di protezione civile.

ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI. Un altro ambito della delega concerne l'attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge n. 56/2014, e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, distinguendo le funzioni di carattere politico e quelle di gestione amministrativa e differenziando le responsabilità, i compiti e i poteri autoritativi. In tale ambito, il Presidente del Consiglio dei Ministri svolge funzioni di indirizzo e coordinamento, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per coordinare l'esercizio delle funzioni di protezione civile sul territorio.

SEMPLIFICAZIONE. Tra i principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da adottare, c'è l'introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi; l'identificazione delle tipologie dei rischi per i quali si esplica l'azione di protezione civile; l'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile per classificare e per gestire le diverse attività di protezione civile, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome.

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