In commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera è stata presentata l’interrogazione 5-05633 Sut, sul respingimento delle istanze di revoca dei provvedimenti di decadenza dei Titoli di efficienza energetica (TEE) da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE).
Luca Sut (M5S), illustrando l’interrogazione, ha osservato in particolare che, purtroppo, la novella recata al cosiddetto « decreto-legge semplificazione » non sembra aver sortito il suo effetto su un argomento che è di grande attualità, come dimostra anche il fatto che dal 31 marzo scorso circolano sul web delle bozze informali di quello che dovrebbe essere il prossimo decreto sui certificati bianchi. La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Vannia Gava, ha risposto il 31 marzo all'interrogazione, e ha reso noto che il 1 aprile 2021 dovrebbe essere firmato dal Ministro della transizione ecologica il provvedimento sui certificati bianchi.
Riportiamo il testo della risposta fornita dalla sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Vannia Gava:
“Nell’anno 2020 le attività di controllo hanno interessato 171 interventi incentivati, tuttavia l’attività è stata prevalentemente orientata alla chiusura delle istruttorie aperte negli anni precedenti a seguito dei numerosissimi procedimenti che hanno interessato la modalità di riconoscimento tramite le cosiddette « schede standard ».
Nel solo corso del 2019 sono stati conclusi 5.425 procedimenti (quasi tutti relativi a progetti standardizzati), di cui il 97 per cento con esito negativo con conseguente decadenza del beneficio.
Proprio in tale contesto, il decreto-legge Semplificazioni ha modificato l’articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011 in materia di attività di verifica e controllo modulando, inoltre, le conseguenze economiche connesse all’annullamento del provvedimento.
Il GSE, pertanto, sta definendo l’adeguamento delle proprie modalità operative al mutato quadro normativo.
In proposito, tuttavia, alcuni incontri tecnici svolti con il GSE nei mesi scorsi avevano messo in luce alcune ambiguità presenti nel testo normativo e la difficoltà da parte del GSE di attuare la norma senza contestualmente garantire il rispetto di principi generali inderogabili nella gestione di benefici pubblici, quale quello secondo cui nessun beneficio può essere concesso a chi ha presentato un’istanza supportata da documentazione non veritiera o falsa.
Né potrebbe ritenersi ammissibile che, per effetto dei provvedimenti adottati in ossequio al recente intervento normativo, fossero riammessi agli incentivi anche impianti e interventi, realizzati a fronte della falsa dichiarazione del possesso dei requisiti di legge o, addirittura, non realizzati affatto, come è emerso in particolare in alcuni casi per l’efficienza energetica.
Per quanto sopra, e vista l’importanza del tema, si segnala che sono attive continue interlocuzioni con il GSE, volte a monitorare l’andamento delle istruttorie presentate ed i relativi esiti. L’ultimo monitoraggio di fine gennaio ha indicato che sono pervenute 132 istanze di riesame da parte di 75 operatori, con un impatto su 4.031 pratiche (la quasi totalità riferite a progetti standardizzati) suddivise in 171 provvedimenti.
La norma contenuta nel decreto Semplificazioni ha la finalità di concludere o almeno ridurre il contenzioso sui provvedimenti assunti dal GSE.
Da ultimo, ma non per ultimo, è necessario in questa sede parlamentare esprimere rammarico per come la vicenda, complessa ed importante, è stata affrontata dai vertici ministeriali del precedente Governo con ritardi nei passaggi finali per l’emanazione del provvedimento, che hanno minato il lavoro tecnico svolto dalle competenti direzioni generali del Ministero dell’ambiente e di quello dello sviluppo economico.”
Luca Sut, replicando, si è dichiarato soddisfatto della risposta e, in particolare, dall’ultima notizia recata dalla rappresentante del Governo. Ha sottolineato però che è necessario risolvere speditamente i contenziosi in atto – salvo naturalmente punire i mendaci – che coinvolgono molte aziende che, di fatto, si vedono impedire il riconoscimento dei titoli di efficienza energetica a causa del comportamento del Gestore dei servizi energetici che ha preteso che i richiedenti producessero documentazione e certificazioni aggiuntive a quelle già fornite al momento della domanda e che le medesime aziende non erano più in grado di produrre.