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Puglia, approvato il Protocollo Itaca 2017 per gli edifici non residenziali

Redatto sulla base del Protocollo nazionale ITACA per edifici non residenziali, approvato dal consiglio Direttivo ITACA il 12 novembre 2015

lunedì 17 luglio 2017 - Redazione Build News

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Sul sito della Regione Puglia è stato pubblicato il “Protocollo Itaca Puglia 2017 – edifici non residenziali”.

Il nuovo Protocollo è stato approvato dalla Giunta regionale con la delibera n. 1147 dell’11 luglio 2017, in via di pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

DGR 1147/2017

Protocollo ITACA Puglia 2017 - Edifici non residenziali (allegato A alla DGR 1147/2017)

ProtocolloItacaPuglia_NON_RESID_2017_FOGLIO_DI_CALCOLO.zip

Redatto sulla base del Protocollo nazionale ITACA per edifici non residenziali, approvato dal consiglio Direttivo ITACA in data 12 novembre 2015, il "Protocollo Itaca Puglia 2017/ENR" si applica ad edifici commerciali, scolastici, industriali, uffici e strutture ricettive.

Per edifici commerciali si intendono gli edifici classificati dal DPR 412/93 come:

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni.

Per edifici scolastici si intendono gli edifici classificati dal DPR 412/93 come:

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.

Per edifici industriali si intendono gli edifici classificati dal DPR 412/93 come:

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Per edifici per uffici si intendono gli edifici classificati dal DPR 412/93 come:

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.

Per edifici per strutture ricettive si intendono gli edifici classificati dal DPR 412/93 come: E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione e attività similari.

APPLICAZIONE. Il Protocollo è applicabile ad edifici privati oggetto di nuova costruzione o ristrutturazione e ad edifici pubblici oggetto di ristrutturazione. Non si applica agli edifici non residenziali pubblici di nuova costruzione, per i quali è invece necessaria l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016.

Il "Protocollo Itaca Puglia 2017 - edifici non residenziali" costituisce un documento di consultazione obbligatorio per l'applicazione del sistema di analisi multicriteria finalizzato alla valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici non residenziali, ai fini della loro classificazione attraverso l'attribuzione di un punteggio di prestazione. Output dell'attività condotta per il calcolo del punteggio di prestazione di un edificio non residenziale è una relazione contenente gli esiti della valutazione rispetto ai criteri considerati.

CALCOLO DEL PUNTEGGIO. Il calcolo del punteggio di prestazione avviene attraverso l'utilizzo del software di calcolo reso disponibile sul sito della Regione Puglia all'indirizzo: http://beta.regione.puglia.it/web/orca/abitare-sostenibile.

Il calcolo del punteggio è riferito ad edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazioni importanti che coinvolgano non la singola unità immobiliare, ma l'intero edificio.

Il sistema di analisi multicriteria, sintetizzato nelle schede, è strutturato secondo tre livelli gerarchici: aree, categorie, criteri.

Ogni area è suddivisa in categorie e le categorie sono suddivise in criteri.

CINQUE MACRO-TEMI. Le aree rappresentano cinque macro-temi che si ritengono significativi ai fini della valutazione della sostenibilità ambientale di un edificio:

A. Qualità del sito

B. Consumo di risorse

C. Carichi ambientali

D. Qualità ambientale indoor

E. Qualità del servizio.

ELIMINATI TRE CRITERI. Al fine di adattare il metodo di valutazione nazionale alla realtà regionale pugliese e in continuità con la redazione e attuazione del precedente "Protocollo Itaca Puglia 2011 - edifici residenziali", il Protocollo conferma l'impianto complessivo del documento nazionale, ma prevede la riduzione del numero dei criteri (da 43 a 41), in quanto sono stati eliminati tre criteri (A.3.10 "Incidenza sul contesto urbanizzato", C.3.3 "Riuso delle terre" e D.3.2 "Temperatura Operativa nel periodo estivo") ed è stato aggiunto il nuovo criterio RP.1 " Acque meteoriche captate e stoccate".

Sono state, inoltre, modificate le modalità di calcolo di sei criteri, per i quali si è proceduto, anche in base all'esperienza acquisita negli anni di applicazione della precedente versione, alla semplificazione e razionalizzazione degli indicatori e del metodo di calcolo. I criteri modificati sono i seguenti: A.3.4 "Supporto all'uso di biciclette", A.3.7 "Uso di specie arboree locali", B.4.11 "Materiali certificati", B. 5.1 "Acqua potabile per uso irrigazione", B.6.4 "Controllo della radiazione solare", C.3.2 "Rifiuti solidi prodotti in fase operativa").

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 13/2008 la certificazione della sostenibilità degli edifici ha carattere obbligatorio per gli interventi con finanziamento pubblico superiore al 50 per cento e, negli altri casi, ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al D. Lgs 192/2005 e successive modifiche e integrazioni.

L'approvazione del sistema di certificazione energetico-ambientale, redatto dalla Sezione Politiche Abitative dell'Assessorato alla Pianificazione Territoriale con il supporto del referente tecnico del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e di esperti qualificati del settore, rientra tra i compite assegnati alla Giunta Regionale dall'art. 3, comma 1, lett. e) e f) della L.R. n. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile".

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