È entrata in vigore l'8 agosto scorso la Legge regionale della Puglia n. 31 del 7 agosto 2017, recante “Modifiche e integrazioni all’articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale) e norma transitoria”.
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 suppl. del 8 agosto 2017, questa legge regionale modifica la composizione del Comitato Regionale per la valutazione di impatto ambientale, quale organo tecnico-consultivo della Regione Puglia in materia, eliminando la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni provinciali competenti per territorio e del Ministero per i beni e le attività culturali (trattandosi di amministrazione statale pur con sedi periferiche), e confermando invece i rappresentanti di Arpa Puglia (un componente della direzione scientifica e un componente del dipartimento ambientale Provinciale), dell’Autorità di Bacino Distrettuale e di un rappresentante della Asl territorialmente competente. Tra i componenti interni, oltre a rappresentanti del Dipartimento Mobilità, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, può rientrare anche personale del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione.
Tale esigenza è correlata alla modifica dell’istituto della conferenza dei servizi, che deve essere indetta obbligatoriamente (entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito degli elaborati sul BURP) ai fini dell’acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto. In questa sede vengono quindi acquisiti (in forma asincrona o simultanea, a seconda della tipologia indetta) tutti gli atti di assenso, le autorizzazioni e i pareri variamente denominati e promananti dalle amministrazioni di volta in volta preposte e ritenuti necessari ai fini della realizzazione dell’intervento stesso.
Nell’ottica di snellire il lavoro del Comitato, con un emendamento del Governo regionale, sono state invece sottratte alla sua competenza le attività riguardanti le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA.
COMITATO TECNICO. Il testo prevede che il Comitato tecnico sia composto prevalentemente da personale interno con specifica qualificazione in settori specifici (rifiuti, difesa del suolo, lavori pubblici, paesaggio) con il compito di elaborare il parere conclusivo avvalendosi dei contributi specialistici delle Sezioni regionali.
L’organismo viene integrato da figure professionali esterne (massimo 6) scelte da apposito elenco (composto da esperti in determinate discipline) dal quale attingere a seconda della natura della pratica da esaminare e della specificità del parere.
Trattandosi di un organo tecnico, la nomina dei componenti viene fatta con un provvedimento del Direttore del Dipartimento, mentre i rappresentanti di Arpa e Autorità di Bacino vengono indicati dalle amministrazioni di appartenenza.
Ampliate le competenze assegnate al Comitato, che viene investito anche delle funzioni consultive per i procedimenti in materia di VAS di competenza sia nazionale che regionale, nonché in relazione alla possibilità di svolgere attività di supporto tecnico e giuridico per il monitoraggio e il controllo. Entro il termine di 90 giorni seguirà l’approvazione del regolamento regionale adeguato alle nuove norme.