È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 141 del 9 dicembre 2016 la Legge Regionale n. 37 del 5/12/2016: "Modifiche alla L.R. 30.07.2009 n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio e edilizia residenziale ) e alla L.R. 15.11.2007 n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”.
Ricordiamo che la nuova legge regionale proroga al 31 dicembre 2017 il termine del Piano casa entro cui è consentita la presentazione di istanze abilitative in materia edilizia, al fine di assicurare i benefici delle disposizioni normative del Piano casa (legge regionale n. 14/2009) anche ai cittadini che per motivi congiunturali (per esempio la mancata disponibilità economica per intraprendere l’iniziativa edilizia) non siano stati nelle condizioni di avanzare la propria istanza progettuale.
AMPLIAMENTI EDIFICI NON RESIDENZIALI. Possono essere effettuati gli ampliamenti agli edifici non residenziali limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 1000 metri cubi.
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. La richiesta di eliminazione di un inciso prevista da un emendamento approvato dal consiglio regionale comporta la soluzione di una contraddizione del testo vigente. Allo stato esso prevede la possibilità di demolizione e ricostruzione degli edifici in zona D) e con l’aumento volumetrico e quale destinazione, del 35% ai sensi dell'articolato 4, mentre preclude l’ampliamento del 20% per gli interventi sempre in zona D) ai sensi dell’articolo 3.
DESTINAZIONE RESIDENZIALE. Gli edifici non residenziali non possono essere destinati ad uso residenziale qualora ricadano all’interno delle zone territoriali omogenee.
PERIZIA TECNICO ABILITATO. Non saranno possibili ampliamenti per più di una volta. Inoltre, nella legge c'è una norma che stabilisce quanto segue: “gli interventi relativi ad edifici di cui al predetto comma (comma 6 articolo 5) possono essere realizzati dai proprietari delle singole unità immobiliari previo deposito di perizia da redigersi a cura di tecnico abilitato, attestante che l’ampliamento rientra nel limite della volumetria spettante al singolo proprietario, in applicazione delle vigenti tabelle millesimali relative al valore condominiale delle unità costituenti l’intero edificio”.
AUMENTI VOLUMETRICI E STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO. È prevista la possibilità di beneficiare degli aumenti volumetrici previsti dalla legge anche nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione siano subordinati all’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo. “Si risolve così – hanno sottolineato i firmatari dell'emendamento – una distonia di disciplina tra gli interventi a permesso di costruire diretto (beneficiari della addizioni volumetriche) e gli interventi subordinati a strumenti urbanistici esecutivi (non beneficiari), per loro natura più compatibili con l’intento di funzionalità urbanistica degli interventi”.
RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI. È stata introdotta altresì una modifica alla legge sui sottotetti n. 33 del 2007. In particolare il recupero abitativo dei sottotetti negli edifici condominiali è ammesso nel rispetto delle norme che disciplinano il condominio negli edifici. Ovvero se il sottotetto è parte comune l’intervento sarà ammissibile previa deliberazione condominiale ai sensi delle norme del codice civile, se invece il sottotetto è di proprietà individuale, l’intervento sarà ammissibile previo assolvimento dell’obbligo di comunicazione sempre nel rispetto delle norme del codice civile.