Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 43 suppl. del 25-3-2021, è pubblicata la legge regionale 24 marzo 2021, n. 3, recante “Modifica all’articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2009, n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e disposizioni in materia di prezzario regionale delle opere pubbliche”.
L'articolo 1 di questa legge regionale salva il Piano casa pugliese dall’impugnativa del Governo nazionale deliberata il 26 febbraio 2021, abrogando la lettera c) bis del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14.
L'articolo 2 reca disposizioni in materia di prezzario regionale opere pubbliche, stabilendo quanto segue: “Al fine di garantire l’adeguamento in materia di sicurezza e salute nell’ambito delle misure anti Covid-19 nonché in attuazione dell’articolo 8, comma 4, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) convertito, con modificazioni,dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per le voci del prezzario regionale delle opere pubbliche è disposto un aumento pari al 2 per cento delle attuali spese generali. La presente disposizione si applica limitatamente ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del d.l. 76/2020 e a quelli consegnati successivamente a tale data, fino al permanere dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
In allegato la legge regionale