Nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 28-10-2016, è pubblicata la legge regionale 26 ottobre 2016, n. 28 “Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 2 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l’articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)”.
La nuova legge regionale – IN ALLEGATO - estende gli interventi di ampliamento della volumetria degli immobili anche agli esercizi di vicinato, alle piccole botteghe artigiane e ai laboratori per arti e mestieri. Potranno essere ampliati, nel limite del 20% della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 300 metri cubi, esercizi di vicinato, laboratori per arti e mestieri e locali per imprese artigiane.
Il primo articolo della nuova legge che avrebbe consentito ai Comuni la proroga di oltre due anni per l’adeguamento dei propri piani urbanistici e territoriali alle previsioni del PPTR, è stato soppresso.
Le finalità degli interventi approvati mirano al riordino procedimentale in materia di autorizzazione paesaggistica, funzionamento delle Commissioni locali per il Paesaggio e di esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica, adeguamento di alcune disposizioni legislative in materia paesaggistica a seguito dell’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, nonché in materia di modifiche minori agli strumenti urbanistici vigenti.
Le modifiche in termini di autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica, riguardano i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni per le opere sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA). A seconda della competenza territoriale il rilascio sarà in capo alla Regione, alla Provincia o città metropolitane ed ai comuni in forma singola o associata.
I procedimenti di sanatoria ordinaria o straordinaria pendenti restano in capo alla Regione e sono esercitate dagli organi regionali competenti. È delegato ai Comuni il rilascio del parere per le opere costruite su aree sottoposte a vincolo.
In tema di Commissioni edilizie e urbanistiche è stato modificato il numero dei componenti, almeno tre professionisti selezionati dall’ente delegato, i quali però non potranno svolgere contestualmente incarichi professionali presso lo stesso ente. Le Commissioni paesaggistiche comunali dovranno essere rinnovate entro sessanta giorni dalla scadenza, in caso contrario la Regione procederà con la nomina di un commissario ad acta i cui oneri finanziari saranno a carico del comune inadempiente.
Secondo le nuove norme approvate i Comuni dovranno ottemperare al rilascio del parere per le opere costruite su aree sottoposte a vincolo.
Altre modifiche sono state apportate in merito alle “Norme generali di governo e uso del territorio” relativamente alle perimetrazioni o suddivisioni dei comparti di intervento e delle unità di minimo intervento che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.
Le novità riguardano le deliberazioni motivate del Consiglio Comunale che unitamente agli strumenti urbanistici generali vigenti, variati e modificati vengono trasmesse alla competente struttura regionale, la quale provvede a renderli accessibili attraverso il SIT.
Le modifiche alle Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale riguardano l’autorizzazione paesaggistica e i provvedimenti autorizzatori, a tal fine il SIA e gli elaborati progettuali dovranno contenere anche le relative relazioni paesaggistiche prescritte dal vigente Piano Paesaggistico.
I termini di efficacia dei contributi concessi dalla Giunta regionale per la formazione di strumenti urbanistici comunali, ovvero per gli adeguamenti alla pianificazione paesaggistica, sono prorogati di due anni.
Al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono state apportate modifiche relativamente agli interventi di demolizione e ricostruzione. In particolare, negli usi strettamente connessi con le residenze sono ricompresi gli esercizi di vicinato, nonché i laboratori per arti e mestieri e locali per imprese artigiane dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, o alla produzione di beni di natura artistica, con l’esclusione delle attività rumorose, inquinanti o comunque moleste. L’ampliamento deve essere realizzato in contiguità fisica rispetto al fabbricato esistente, nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici anche a mezzo di elementi strutturali di collegamento. Ove l’ampliamento in contiguità fisica non risulti tecnicamente o fisicamente realizzabile oppure comprometta le caratteristiche tipologiche e architettoniche del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale, da collocarsi sullo stesso lotto dell’edificio esistente e ad una distanza non superiore a dieci metri, rispettando le caratteristiche tipologiche morfologiche e costruttive del fabbricato esistente. Negli interventi di ricostruzione è consentito il mantenimento dei distacchi, degli arretramenti e degli allineamenti dei manufatti preesistenti.
Altre modifiche riguardano la legge in materia di recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate, eliminando il termine dei 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, per l’esclusione di parti del territorio comunale dall’applicazione della legge in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica.
Sono state abrogate le sub delegate ai Comuni per le funzioni relative all'emissione del parere prescritto per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per le opere abusive realizzate in zona soggetta a vincolo paesaggistico e oggetto di condono edilizio.
Tornano a vivere i Piani Comunali dei Tratturi la cui vigenza è stata prevista sino all’approvazione del quadro di assetto regionale previsto dalla legge 4/2013.