Sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n° 136 del 4 dicembre 2017, sono state pubblicate due importati leggi regionali: la L.r. 1 dicembre 2017, n. 48 “Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull’attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili” e la L.r. 1 dicembre 2017, n. 51 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica”.
NORME DI SEMPLIFICAZIONE PER INTERVENTI EDILIZI. La legge “Norme in materia di titoli abitativi edilizi, controlli sull’attività edilizia e mutamenti della destinazione d’uso degli immobili”, punta ad armonizzare la normativa regionale e quella nazionale in materia di Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di agibilità degli edifici.
Il decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, infatti, ha apportato modifiche al Testo Unico per l’Edilizia (TUE). In particolare, ha eliminato dall’elenco dei titoli che abilitano agli interventi edilizi la DIA (dichiarazione di inizio attività) e ha ampliato, in modo deciso, il ricorso ai procedimenti di SCIA o CILA, che si affiancano così al permesso di costruire e agli interventi di edilizia libera. Inoltre, al posto del certificato di agibilità rilasciato dallo sportello unico per l’edilizia, lo stesso decreto ha previsto che le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, nonché il rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e la conformità dell'opera al progetto presentato (quindi, in sintesi, la sua agibilità) siano attestate mediante segnalazione certificata.
Il provvedimento aggiorna una serie di leggi regionali sostituendo i riferimenti alla dichiarazione di inizio attività (DIA) e al certificato di agibilità, ora non più previsti, rispettivamente con la “SCIA alternativa al permesso di costruire” e la “Segnalazione certificata di agibilità”. In attuazione della normativa statale, disciplina le modalità di effettuazione dei controlli da parte dei Comuni. Fissa a 10 giorni il termine entro cui lo sportello unico per l’edilizia controlla la completezza della documentazione relativa alla CILA. Nello specifico, stabilisce che i Comuni, in alternativa al controllo sistematico di tutte le comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) e segnalazioni certificate di agibilità, possano definire controlli a campione, accompagnati da sopralluoghi e ispezioni, comunque in una quota non inferiore al 20% delle comunicazioni e segnalazioni complessivamente presentate. Prevede termini certi per l’adeguamento dell’intervento nel caso in cui il Comune riscontri difformità rispetto alla comunicazione o segnalazione inviata.
Sono modificate le disposizioni riguardanti l’abbattimento delle barriere architettoniche: qualora gli interventi comportino incremento di volumetrie o superfici utili, possono essere realizzati previo rilascio del permesso di costruire o della SCIA. Se invece non comportano incremento di volumetrie o superfici utili possono essere realizzati senza alcun titolo (in regime di edilizia libera) o previa CILA se prevedono la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
Per quanto riguarda invece il regime autorizzativo per i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili o di singole unità, si distingue tra mutamenti rilevanti, che determinano cioè il passaggio da una categoria funzionale all’altra (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale) e mutamenti non rilevanti. I primi possono essere realizzati mediante permesso di costruire o SCIA in alternativa allo stesso permesso, a seconda della tipologia dell’intervento; i secondi sono soggetti a semplice SCIA. I Comuni potranno prevedere, inoltre, limitazioni a tali interventi in presenza di esigenze di tutela di della salute, della sicurezza, dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, del decoro urbano, nonché di salvaguardia e valorizzazione dei caratteri identitari e tradizionali del contesto sociale e architettonico.
PROROGATO A TUTTO IL 2018 IL PIANO CASA. La legge 1 dicembre 2017, n. 51 proroga al 31 dicembre del 2018 il termine entro cui è consentita la presentazione di istanze abitative in materia edilizia al fine di conseguire gli incrementi volumetrici consentiti con la legge regionale nota come ‘Piano Casa’.
La legge, rispetto alle precedenti modifiche che prorogavano esclusivamente i termini di scadenza, interviene a specificare il concetto di ‘esistenza’ dell’immobile per il quale si intende usufruire dei benefici, parallelamente procrastinato al 1 agosto 2017 per effetto degli interventi succedutisi nel corso degli anni precedenti, sancendo il principio per il quale l’esistenza fisica in campo edilizio non sempre sia coeva all’esistenza giuridica.
Viene modificato anche il comma 3 della legge 14/2009 nella parte riguardante gli interventi di ricostruzione con riferimento alle altezze massime, alle distanze ed alle sagome planimetriche.
Ulteriore novità è costituita dalla possibilità concessa ai proprietari di immobili di realizzare impianti fotovoltaici sugli edifici rientrati nella zona territoriale di “tipo A”, alle stesse condizioni strutturali previste dalla legislazione regionale, mentre un articolo aggiuntivo interviene a modificare alcuni articoli della legge regionale riguardante il recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate.