È in vigore dal 28 gennaio 2017 il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.10 del 13 gennaio 2017 - Suppl. Ordinario n. 3.
Questo provvedimento dispone, all'articolo 4 comma 5, che “i punti di ricarica di potenza standard per i veicoli elettrici, escluse le unita' senza fili o a induzione, introdotti o rinnovati a decorrere dal 18 novembre 2017, si conformano almeno alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, punto 1.1, e ai requisiti specifici di sicurezza in vigore a livello nazionale. I punti di ricarica di potenza elevata per i veicoli elettrici, escluse le unita' senza fili o a induzione, introdotti o rinnovati a decorrere dal 18 novembre 2017, si conformano almeno alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, punto 1.2”.
Punto 1.1 allegato I
1.1. Punti di ricarica di potenza standard per veicoli a motore
I punti di ricarica di potenza standard a corrente alternata (AC) per veicoli elettrici sono muniti, a fini di interoperabilita', almeno di prese fisse o connettori per veicoli del tipo 2, quali descritti nella norma EN62196-2. Mantenendo la compatibilita' del tipo 2, tali prese fisse possono essere munite di dispositivi quali otturatori meccanici.
Punto 1.2 allegato I
1.2. Punti di ricarica di potenza elevata per veicoli a motore
I punti di ricarica di potenza elevata a corrente alternata (AC) per veicoli elettrici sono muniti, a fini di interoperabilita', almeno di connettori del tipo 2, quali descritti nella norma EN62196-2. I punti di ricarica di potenza elevata a corrente continua (DC) per veicoli elettrici sono muniti, a fini di interoperabilita', almeno di connettori del sistema di ricarica combinato «Combo 2», quali descritti nella norma EN62196-3.
Il comma 6 del già citato articolo 4 dispone che “fermo quanto disposto al comma 5 e fatto salvo l'obbligo di rispondere ai requisiti di sicurezza, per i punti di ricarica non accessibili al pubblico e' facolta' di adottare standard diversi, ove siano di potenza superiore a quella standard”.