“Tutti i titoli conseguiti secondo il vecchio ordinamento, equiparati dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 a quelli previsti dal DPR 328/2001 come validi per l'accesso alle specifiche professioni, possono essere ritenuti idonei anche per l'ammissione agli esami di Stato”.
È questo il parere espresso dal Miur con la nota-circolare del 6 giugno 2012 della Direzione Generale per l'Università, e che ha suscitato le perplessità del Consiglio nazionale degli ingegneri, che ha voluto approfondire la tematica generale relativa alla ammissibilità della iscrizione all'albo degli Ingegneri di un Architetto con laurea del vecchio ordinamento, e quindi della legittimità del pronunciamento del Ministero dell'Istruzione sulla cui base alcune Università stanno procedendo ad ammettere laureati in Architettura secondo il vecchio ordinamento a sostenere l'esame di abilitazione per la professione di ingegnere, propedeutico all'iscrizione al relativo Albo.
IL PARERE DEL PROF. GIOVANNI LEONE. Considerata la complessità e peculiarità della problematica, il Cni ha richiesto un parere pro veritate a Giovanni Leone, avvocato e professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Napoli Federico II e consulente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Nel parere pro veritate del 18 maggio 2015, Leone sostiene che il contenuto della circolare del MIUR non sia condivisibile, in quanto “le equipollenze dei titoli di studio devono essere espressamente previste da una disposizione di legge (quindi, si definiscono tipiche e nominate) non potendo essere estese in via analogica. Pertanto, avendo il D.M. 5 maggio 2004, e successivamente i1 D.M. 9 luglio 2009, sancito la parificazione dei percorsi formativi di architetto e di ingegnere edile (vecchio ordinamento) soltanto in ordine all'accesso ai concorsi pubblici, tale equiparazione non può ritenersi operante ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione professionale”.
Alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza richiamata, il prof. Leone ritiene che “ai fini dell'iscrizione all'albo professionale, non sia sufficiente il superamento dell'esame di stato se non si è in possesso dei titoli di studio prescritti dalla legge, in quanto requisiti necessari per l'esercizio della professione e l'accesso al relativo albo”.