Quale aliquota IVA applicare ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti ad una azienda agricola? ?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
Dal tenore della domanda si presume che le opere di "manutenzione straordinaria" [(articolo 3 comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001 - “interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso”;(lettera così modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera a), della Legge n. 164 del 2014)] siano afferenti a fabbricati strumentali all'attività agricola, quali stalle, ricoveri per attrezzi, ricoveri per prodotti agricoli ecc.. Per interventi di manutenzione straordinaria su tali tipi di fabbricato l'IVA applicabile agli appalti per la realizzazione delle opere è soggetta all'aliquota ordinaria del 22%.
Se l'intervento edilizio invece rientrasse nei concetti di restauro - risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n. 380/2001 - “c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente” (lettera così modificata dal Decreto Legislativo n. 301 del 2002, poi dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della Legge n. 98 del 2013), l'IVA è applicabile con l'aliquota ridotta del 10%. In sostanza per i fabbricati diversi dall'abitazione gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria sono soggetti all'aliquota IVA del 22%, gli altri interventi (restauro-risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica) sono soggetti all'aliquota IVA del 10%.