Fisco

Quale aliquota IVA per la costruzione di una piscina da realizzarsi nell’area di un’abitazione classata in categoria A/7?

Le fatturazioni emesse soggiacciono all'aliquota IVA del 4% nell’ipotesi in cui ricorrano i requisiti soggettivi ed oggettivi per fruire dell'agevolazione "prima casa"

martedì 9 maggio 2017 - Redazione Build News

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A quale aliquota IVA deve essere assoggettata la costruzione di una piscina da realizzarsi nell’area di un’abitazione classata in categoria A/7?


Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it  @AGEFIS_asso


La piscina rientra fra le "pertinenze" dell'abitazione cui si riferiscono (per quanto riguarda il concetto di “pertinenza”, fra le tante posizioni espresse dalla giurisprudenza in merito, si può considerare la sentenza dell’8 agosto 2006, n. 4780, del Consiglio di Stato secondo cui “Si intendono per pertinenze, ai sensi dell’art. 817 del codice civile, "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa", cioè – secondo la unanime rappresentazione che di tali opere è fatta – quelle non costituenti in opere autonome ma in una pertinenza dell’immobile già esistente), pertanto le fatturazioni emesse in conseguenza della stipula di uno o più contratti d'appalto finalizzati alla realizzazione della piscina soggiacciono all'aliquota IVA del 4% nell’ipotesi in cui ricorrano i requisiti soggettivi ed oggettivi per fruire dell'agevolazione "prima casa".

Dal punto di vista soggettivo, al momento dell'affidamento dell'appalto (o appalti) per la costruzione della piscina il Committente non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, di altra casa di abitazione situata nel medesimo Comune in cui è ubicata l'abitazione di cui la piscina diventerà pertinenza; inoltre non deve possedere diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altra casa di abitazione, situata in qualsiasi Comune del territorio nazionale, per la quale ha già usufruito dei benefici "prima casa"; se queste due caratteristiche sono esistenti allora è soddisfatto il requisito soggettivo in capo al Committente. Il requisito oggettivo dipende invece dalle eventuali caratteristiche di lusso del fabbricato abitativo cui la piscina sarebbe pertinenza, caratteristiche che oggi, dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo “Semplificazioni” sono da individuarsi non più nelle caratteristiche dettate dal vecchio D.M del 1969 ma semplicemente nell'appartenenza del fabbricato alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Tenendo conto del fatto che il fabbricato di cui trattasi viene riferito essere censito in categoria A/7, il requisito oggettivo al fine di ottenere l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata prevista per l’acquisto (anche con atto separato) o la realizzazione di pertinenza di “prima casa” è soddisfatto. Se dovesse mancare il requisito soggettivo (ovvero la non titolarità esclusiva, o in comunione con il coniuge, di altra casa di abitazione situata nel medesimo Comune in cui è ubicata l'abitazione di cui la piscina diventerà pertinenza o la non possedenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altra casa di abitazione, situata in qualsiasi Comune del territorio nazionale, per la quale ha già usufruito dei benefici "prima casa", l'appalto (o gli appalti) per la costruzione della piscina soggiace (soggiacciono) all'aliquota IVA ridotta del 10%.

Nel caso in cui invece mancasse il requisito oggettivo (ovvero l'abitazione fosse accatastata in una delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) l'appalto (o gli appalti) per la costruzione della piscina soggiace (soggiaciono) all'aliquota IVA ordinaria del 22% (anche in presenza dei requisiti soggettivi). Anche se esula dall’argomento di cui alla domanda si ritiene comunque opportuno rammentare che al termine della costruzione della piscina dovrà essere presentata all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio competente la variazione catastale Do.C.Fa. dell'abitazione comprendente, quale pertinenza, la piscina (verificare con attenzione che la futura variazione Do.C.Fa. non modifichi poi la categoria catastale dell'unità immobiliare - attualmente A/7 – portandola in una di quelle "di lusso", poiché ciò comporterebbe l'applicazione dell'IVA al 22%).

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