Quale aliquota IVA è previsto debba essere applicata nel caso in cui si intenda realizzare un garage pertinenziale ad un immobile residenziale di proprietà?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
Nel caso in cui si intenda procedere alla realizzazione della prima (ed unica) autorimessa (categoria catastale C/6) di pertinenza di un immobile che disponga delle caratteristiche oggettive di "prima casa", l’aliquota IVA applicabile alle fatture derivanti dal contratto d’appalto sottoscritto per la realizzazione dei lavori è il 4%, ovvero la medesima aliquota che torna applicabile per la costruzione della "prima casa" ( punto n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972.
Richiamando la nota II bis, dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima allegata al DPR 131/1986 – si veda in proposito anche la Risoluzione Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso del 17 marzo 2006 n. 39).
Nel caso in cui, invece, l’immobile principale disponga già di una pertinenza accatastata C/6 e quindi l’autorimessa da realizzare non sia l’unica di pertinenza dell’immobile principale appartenente a tale categoria catastale, l’aliquota IVA da applicare sulle fatture derivanti dal contratto d’appalto finalizzato alla sua realizzazione è quella del 10%, perché la pertinenza assume in questo caso la qualità abitativa propria del bene principale e non l’aliquota del 22% (che sarebbe propria dell’autorimessa se non fosse legata da vincolo pertinenziale all’immobile principale, e cioé quale bene di natura strumentale). In questo senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 94/E del 5 ottobre 2010, nella quale peraltro si riprende l’impostazione già espressa nella risoluzione n. 139/E del 20 giugno 2007.
In proposito alla realizzazione dell’autorimessa di cui al quesito posto è opportuno ricordare la possibilità (unico caso consentito in relazione ad una "nuova costruzione") di portare in detrazione il 50% di quanto speso ai fini IRPEF.