Nel caso in cui si intenda realizzare una piscina di superficie superiore agli 80 mq, pertinenza di un immobile ad uso residenziale accatastato in categoria A/7, avente le caratteristiche oggettive e soggettive di "prima casa", quale aliquota IVA andrà applicata alle fatture emesse dall’impresa realizzatrice?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
Per dare una risposta compiuta al quesito posto occorre, innanzitutto, chiarire il significato del concetto di pertinenza quale risultante dagli articoli 817 ("Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima") ed 818 del Codice Civile, secondo cui "… gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto …". Se per quanto riguarda la possibilità di rendere pertinenza di un immobile principale una piscina non vi sono quindi dubbi, apparentemente (ed in seguito spiegheremo l’uso dell’avverbio "apparentemente") più delicata è la questione relativa al trattamento IVA da applicarsi alle fatture emesse in conseguenza dell’esecuzione di un contratto d’appalto finalizzato alla realizzazione del manufatto in parola. Infatti il comma 3 della nota II-bis articolo 1 della tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986 dispone che "sono ricomprese fra le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie aperte o chiuse), che siano destinate di fatto in modo durevole a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato’. Ora, alcuni interpreti ritengono che le parole usate dal legislatore "… sono ricomprese tra le pertinenze …" significa che le unità immobiliari accatastate in categoria C/2, C/6 e C/7 sono "ricomprese" tra le pertinenze agevolabili e che l’enumerazione delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non rappresenti un elenco tassativo delle sole pertinenze la cui realizzazione può godere del regime IVA agevolato "prima casa" ma semplicemente un’esemplificazione, che non esclude il fatto che anche altre tipologie di pertinenze possano godere di tale trattamento. D’altro canto, invece, alcuni Uffici dell’Agenzia delle Entrate interpretano in maniera rigida il dettato normativo e sostengono possano rientrare nel regime agevolativo "prima casa" solo le pertinenze accatastate come C/2, C/6 e C/7.
Tuttavia, quello che si pone è, ad oggi, un falso problema, in quanto la definizione di "immobile di lusso", che è poi la ragione del contendere (in quanto il DM 2 agosto 1969, n. 1072 prevedeva che un immobile residenziale dotato di una piscina di superficie maggiore di 80 mq si sarebbe dovuto automaticamente considerare "di lusso" e quindi che la realizzazione della piscina sarebbe stata assoggettata all’aliquota IVA ordinaria del 22%), attualmente non è più in vigore per effetto delle modifiche contenute nell’articolo 33 del D.Lgs. 175/2014 ("semplificazioni fiscali"), in vigore dal 13 dicembre 2014, secondo cui anche per usufruire dell’aliquota ridotta del 4%, si dovrà far riferimento alla categoria catastale degli immobili e saranno considerati di lusso, quindi non agevolabili, le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 a prescindere dalle loro caratteristiche. In questo senso si è recentemente espressa anche l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 31/E/2014. In base a quanto esposto, si ritiene pertanto che la realizzazione della piscina in questione, se resa pertinenza di un immobile che NON è accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9, possa essere assoggettata all’aliquota IVA prevista per la realizzazione di immobili oggettivamente e soggettivamente qualificabili come "prima casa".