Fisco

Quale aliquota IVA per l’acconto per l’acquisto di una casa in costruzione?

La normativa prevede che i requisiti per accedere all’agevolazione "prima casa" devono sussistere al momento dell’acquisto o al momento del pagamento dell’acconto della casa in corso di costruzione

giovedì 21 gennaio 2016 - Redazione Build News

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Il proprietario di un immobile per il quale ha goduto delle agevolazioni prima casa vorrebbe dare un acconto per l’acquisto di una casa in costruzione che, una volta ultimata, diventerà la sua residenza principale: l’acconto può essere fatto con IVA agevolata al 4%?


 Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it  @AGEFIS_asso


Per dare una risposta compiuta al quesito posto occorre, ancora una volta, ribadire che i concetti di "prima casa" e di "residenza principale" non coincidono. Per residenza principale il legislatore ha inteso indicare quell’immobile ad uso abitativo in cui il contribuente risiede abitualmente ed ha la residenza anagrafica. I due requisiti devono coesistere contemporaneamente.

Per prima casa il legislatore intende invece un immobile che deve possedere le seguenti caratteristiche oggettive: essere casa di abitazione individuabile nelle categorie catastali da A1 e A11, ad esclusione della categoria A10 (uffici e studi privati) e non essere di lusso, ovvero non essere accatastata in A1, A8 ed A9 dal 13/12/2014. inoltre, per poter godere delle relative agevolazioni in sede di acquisto chi compera deve dichiarare, a pena di decadenza dall’agevolazione:

  • che l’immobile è ubicato;
  • nel comune in cui l’acquirente ha o stabilisca la residenza entro 18 mesi dall’acquisto;
  • nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività;
  • ovunque nel territorio italiano nel caso di acquirente cittadino italiano emigrato all’estero;
  • nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui l’acquirente dipende nel caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro.
  • di non essere titolare esclusivo o in regime di comunione dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel comune in cui è situato l’immobile agevolato;
  • di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su abitazione acquistata usufruendo delle agevolazioni prima casa dal 1982 in poi.

Chiarito questo, e riprendendo la definizione di "prima casa", visto che la normativa prevede che i requisiti per accedere all’agevolazione "prima casa" devono sussistere al momento dell’acquisto o al momento del pagamento dell’acconto della casa in corso di costruzione, nel caso prospettato l’agevolazione "prima casa" non è applicabile e la fatturazione sarà al 10%.

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