Un privato proprietario di un capannone artigianale locato deve procedere con la rimozione del tetto in eternit e relativo rifacimento della copertura. Quale aliquota IVA deve essere applicata alle fatture afferenti i lavori?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
Il rifacimento completo del tetto di copertura (struttura e manto superiore) è un intervento classificabile quale opera di "manutenzione straordinaria" (ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001); se l’intervento invece fosse limitato alla sola sostituzione del manto superiore, o di parte del manto superiore o ad altri limitati interventi, allora si sarebbe in presenza di "manutenzione ordinaria" (secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972 sono "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti").
Per un fabbricato ad uso diverso da quello abitativo, come nel caso di quello oggetto della domanda, l’IVA applicabile alle fatture derivanti da un contratto d’appalto per la realizzazione del rifacimento del tetto è quella ordinaria del 22% sia che si tratti di manutenzione ordinaria sia che si tratti di manutenzione straordinaria, quindi l’ipotetica diversa classificazione in manutenzione ordinaria piuttosto che in manutenzione straordinaria nulla cambia agli effetti dell’applicazione dell’IVA che, in entrambi i casi, è, come detto, dovuta nella misura ordinaria del 22%. Solo nel caso in cui l’intervento di rifacimento del tetto rientrasse in un intervento più consistente, ovvero in opere di risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica, allora tornerebbe applicabile l’IVA al 10% sugli appalti per la realizzazione delle opere.
In sostanza la legge, per i fabbricati a destinazione diversa dall’abitazione, agevola - con l’aliquota IVA del 10% - la realizzazione degli interventi di recupero più consistenti (risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica) rispetto agli interventi di recupero cosiddetti "minori" (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria) soggetti invece all’aliquota IVA del 22%.