Fisco

Quale aliquota IVA per l’installazione di tende alla veneziana?

L’aliquota IVA applicabile è quella ordinaria del 22%

mercoledì 27 aprile 2016 - Redazione Build News

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Per l’installazione di "tende alla veneziana" quale aliquota IVA torna applicabile?


Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it  @AGEFIS_asso


Nel caso prospettato l’aliquota IVA applicabile è quella ordinaria del 22% e questo sostanzialmente per due ragioni. In primo luogo l’aliquota IVA agevolata del 10% è stata prevista dal legislatore per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 380/2001. Ovvero, nel primo caso, quello degli "interventi di manutenzione ordinaria", per gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Nel secondo, ovvero gli "interventi di manutenzione straordinaria", per le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

Chi scrive ritiene assai dubbio che l’installazione di "tende alla veneziana" possa configurare un intervento di manutenzione ordinaria e certamente non realizza un intervento di manutenzione straordinaria. In secondo luogo, l’installazione di tende configura un intervento relativo a beni che rientrano tra i complementi di arredo per i quali non è possibile avere l’IVA agevolata neppure per la manodopera.

L’IVA al 10%, infatti, è riconosciuta esclusivamente per gli interventi di carattere edilizio, così come previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.

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