Per la realizzazione, su terreno di proprietà, di un immobile con le caratteristiche oggettive di prima casa si è usufruito dell’aliquota IVA al 4%. Per quanto riguarda le fatture relative a lavori eseguiti dopo la comunicazione fine lavori è possibile continuare ad usufruire di tale agevolazione? In caso contrario, quale aliquota deve essere applicata?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
Con la dichiarazione di fine lavori, prevista per tutti i procedimenti edilizi soggetti a titolo abilitativo, il fabbricato entra a far parte del cosiddetto "patrimonio edilizio esistente" e da quel momento al fabbricato si applicano le regole previste per gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente (di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del DPR n. 380/2001).
Da ciò deriva che, mentre tutte le fatture emesse prima della presentazione della dichiarazione di fine lavori sono assoggettate all’IVA al 4% (se, come nel caso di specie, relative a prestazioni rese a seguito di uno o più contratti d’appalto finalizzati alla realizzazione di una unità immobiliare con le caratteristiche oggettive di "prima casa"), successivamente alla resa della dichiarazione di fine lavori non è più possibile applicare l’aliquota IVA al 4% di cui al n. 39, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 (che è applicabile solo per la nuova costruzione). Gli eventuali interventi ancora da completare sono soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%, di cui all’ articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria per l’anno 2000) ed s.m.i., sia nel caso in cui gli interventi posti in essere siano qualificabili come "manutenzione ordinaria" o "manutenzione straordinaria".
L’agevolazione riguarda la prestazione di servizi complessivamente intesa, per cui si estende anche alle materie prime, ai semilavorati e agli altri beni necessari per i lavori a condizione che tali "beni" non costituiscano una parte "significativa" del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell’intervento. Per i beni che invece costituiscono una parte significativa del detto valore l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei medesimi beni.
Tali beni, sono tassativamente identificati dal decreto 29 dicembre 1999 del Ministero delle Finanze e dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 247/E del 29 dicembre 1999, e sono:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetteria da bagno;
- impianti di sicurezza.
Pertanto, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’aliquota del 10% si applica:
- sull’intero valore della prestazione se i beni "significativi" (così come più sopra sono stati individuati) non superano il 50% del valore complessivo della prestazione
(Esempio. Valore complessivo delle prestazioni 100. Valore dei beni significativi 30. L’IVA al 10% si applica sull’intero valore della prestazione: 100) - se l’importo dei beni significativi supera il 50% del valore complessivo della prestazione l’IVA al 10% si applicherà:
• sia sull’importo della prestazione al netto del valore dei beni significativi (esempio: 100 valore complessivo della prestazione – 60 valore dei beni significativi = 40 valore netto della prestazione);
• sia su una quota del valore dei beni significativi pari al valore della prestazione netta come sopra determinata (cioè su 40);
• solo sul residuo (20) verrà applicata l’aliquota ordinaria.
In conclusione
- A) valore complessivo della prestazione 100
- B) valore dei beni significativi 60
- C) valore netto della prestazione (A-B) 100 – 60 = 40
- D) quota parte beni significativi uguale al valore netto della prestazione (=C) 40
- IVA aliquota ridotta 10% su 80 ( C+D)
- IVA aliqota ordinaria (22%) su 20 (A-C-D)
Qualora nell’intervento vengano utilizzati beni significativi in fattura deve distintamente essere indicato:
- il corrispettivo del servizio al netto del valore di detti beni;
- la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l’aliquota ridotta del 10%;
- l’eventuale parte soggetta all’aliquota ordinaria del 22%