Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
Per quanto riguarda l’intervento prospettato si ritiene che possa essere inquadrato nella fattispecie della manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera b) DPR 380/2001). Da ciò consegue che, trattandosi di un edificio non residenziale, ma bensì strumentale, che le fatture emesse dalle imprese esecutrici, in relazione all’intervento in parola, saranno soggette all’aliquota IVA ordinaria, pari al 22%.
L’IVA con aliquota ridotta del 10% sarebbe stata applicabile se il fabbricato fosse stato residenziale o se, pur essendo artigianale, l’intervento edilizio avesse potuto rientrare nei concetti di "risanamento conservativo", "ristrutturazione edilizia" o "ristrutturazione urbanistica" di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001. In sostanza la legge, facendo riferimento ai fabbricati diversi da quelli a prevalente destinazione abitativa, agevola - ai fini IVA – quegli interventi edilizi cosiddetti "maggiori" (ovvero quelli riconducibili ai citati concetti di restauro-risanamento, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica) per i quali si rende applicabile l’aliquota IVA ridotta pari al 10%, rispetto ai due interventi edilizi cosiddetti "minori" (la manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del DPR 380/2001) che sono invece soggetti all’aliquota IVA ordinaria del 22%.