Un contribuente, comproprietario di un’abitazione con la moglie (abitazione per la quale ha beneficiato delle agevolazioni "prima casa"), se volesse procedere alla costruzione di un altro fabbricato ad uso abitativo, a quali agevolazioni fiscali avrebbe titolo?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
Avendo già usufruito delle agevolazioni fiscali previste dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte I allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) per l’acquisto della casa che possiede in comproprietà con sua moglie il contribuente in parola non potrà usufruirne di nuovo in quanto tra le condizioni che la norma citata pone per adire al regime agevolato per l’acquisto della prima casa viene previsto che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione col coniuge di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare e di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, di altra casa di abitazione acquistata con i benefici in oggetto.
L’unica possibilità per usufruire nuovamente delle agevolazioni in parola è costituita dalla vendita dell’immobile in questione prima della conclusione della nuova costruzione. In tal caso il contribuente avrà diritto all’IVA al 4% per tutti i pagamenti in corso d’opera a patto di dichiarare che possiederà i requisiti per l’agevolazione all’atto del rogito. Se il contribuente non intende vendere la casa che possiede l’IVA sulla nuova costruzione è al 10%.