Un contribuente, nel corso del 2013, ha usufruito delle detrazioni IRPEF previste per gli interventi di recupero di immobili residenziali ex art. 16-bis TUIR. Ora, nel 2015, intenderebbe utilizzare le detrazioni IRPEF previste per agevolare l’acquisto di mobili. In quali casi è possibile?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
La risposta al quesito è affermativa. La Legge di stabilità per il 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300), ha confermato, per un altro anno, la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili da destinare ad unità immobiliari ad uso abitativo che abbiano subito interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, recupero o restauro conservativo (così come previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del DPR 380/2001)
In proposito, tuttavia, facendo riferimento alla Circolare 29/E emanata dall’Agenzia delle Entrate il 18 settembre 2013, cioè il primo documento di prassi ad aver fornito indicazioni sugli interventi agevolabili che costituiscono o meno il presupposto per l’applicazione del bonus, è opportuno sottolineare come alcuni lavori siano esclusi dal perimetro di applicazione del beneficio. Infatti, l’articolo 16 del Decreto Legge 63/2013, poi convertito nella Legge 90 del 3 agosto 2013, istitutivo del provvedimento agevolativo, nell’individuare quali fossero gli interventi di recupero sugli immobili esistenti che consentissero l’utilizzo del bonus, operava un generico richiamo agli "interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del Tuir", articolato a sua volta in dieci voci (dal punto "A" al punto "L"). Tale elenco ricomprende nell’ordine:
- gli interventi di manutenzione ordinaria (solo a livello condominiale) e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia;
- la ricostruzione o il ripristino dell’immobile a seguito di eventi calamitosi;
- la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
- l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- la bonifica dall’amianto e l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici;
- le misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti;
- gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza antisismica.
Date queste premesse, parrebbe quindi che tutti gli interventi elencati all’articolo 16 del Tuir (gli stessi, per altro, citati nella guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate al bonus ristrutturazioni) costituiscano una sicura premessa per usufruire dell’ulteriore sconto sui mobili/elettrodomestici. Tuttavia, proprio la Circolare 29/E del 18 settembre 2013, al paragrafo 3.2 indica esplicitamente quali sono gli "interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione" limitandoli agli:
- interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria,
- interventi di restauro e risanamento conservativo,
- interventi di ristrutturazione edilizia
- interventi di ricostruzione o ripristino dell’immobile a seguito di eventi calamitosi.
Da quanto sopra esposto deriva che qualunque intervento che non rientri in questa ristretta classificazione, pur avendo diritto di per sé alla detrazione ai fini IRPEF del 50% sulle spese di realizzazione, non dà comunque diritto all’ulteriore sconto sull’arredo.
Per il resto, tornando al quesito posto, sono confermate tutte le precedenti condizioni. Il bonus ha quindi un importo complessivo di 10.000 euro per immobile oggetto degli interventi di cui sopra e può essere riconosciuto, a prescindere dall’importo dei costi sostenuti per l’esecuzione dei lavori di recupero, a tutti coloro che godono della detrazione per ristrutturazione con aliquota al 50%.