Con la Delibera 242/2015/R/eel del 21 maggio 2015, l'Autorità per l'energia ha approvato le Regole definitive per la qualifica di Sistema Efficiente di Utenza (SEU) o Sistema Esistente Equivalente ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU), riconoscendo i costi sostenuti dal GSE e apportando integrazioni alla deliberazione 578/2013/R/eel.
In particolare, con questa nuova delibera viene approvata, ai sensi dell’articolo 24, comma 24.2, del TISSPC (Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo), la proposta di regole applicative per la presentazione e il conseguimento della qualifica di SEU o SEESEU entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014, nonché lo schema di progetto del portale informatico finalizzato al rilascio della qualifica, come presentate dal GSE rispettivamente con lettera del 3 aprile 2015 e con lettera del 19 dicembre 2014.
I costi sostenuti dal GSE per l’implementazione del TISSPC trovano copertura a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3 di cui all’articolo 47, comma 47.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, in coerenza con il criterio adottato dall’Autorità per il riconoscimento a consuntivo dei costi di funzionamento del GSE.
Nel TISSPC, dopo il comma 8.7, viene inserito il seguente comma: “8.8 In caso di richiesta di rilascio da parte dei gestori di rete dei codici identificativi delle unità di consumo interne costituenti l’ASSPC (Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo, ndr), il soggetto richiedente, per ogni unità di consumo interna da censire, versa al gestore di rete il contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi, stabilito nella Tabella 2 del TIC vigente nell’anno in cui viene presentata la richiesta, allegando alla medesima richiesta la ricevuta di avvenuto pagamento.”
AGGIORNATE LE FAQ. Ricordiamo che l'Autorità per l'energia ha aggiornato a ieri 25 maggio 2015 le Faq (vedi qui sotto in allegato) sul Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC). Questi i quesiti a cui è data puntuale risposta:
1. Nel caso in cui, a partire da un impianto di produzione e un’unità di consumo già esistenti e ciascuno caratterizzati da un proprio punto di connessione alle reti pubbliche, venga costituito un nuovo ASSPC attraverso la realizzazione di un collegamento elettrico privato senza obbligo di connessione di terzi, come si applicano le disposizioni in materia di connessione previste dall’articolo 8 del TISSPC?
2. Da quale data decorre l’obbligo in capo alle imprese distributrici di erogare gli indennizzi automatici per ritardi nell’effettuazione delle prestazioni previste dall’articolo 7, comma 7.8bis, e dall’articolo 10, comma 10.6bis, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) come modificato dalla deliberazione 578/2013/R/eel?
3. È obbligatorio installare sempre il misuratore dell’energia elettrica prodotta previsto dalla deliberazione n. 88/07 nel caso di nuovi ASSPC entrati in esercizio a partire dall’1 gennaio 2014?
4. Ai fini della costituzione di un SEU l’impianto di produzione, l’unità di consumo e il collegamento elettrico privato senza obbligo di connessione di terzi devono essere installati nella stessa particella catastale?
5. Nel caso in cui in relazione ad un determinato ASSPC il produttore sia diverso dal cliente finale e quest’ultimo si incarica dell’acquisto di tutta l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica, la cessione dal cliente al produttore dell’energia elettrica prelevata per i servizi ausiliari dell’impianto di produzione si configura come vendita da parte del cliente finale al produttore?
6. L’articolo 26, comma 26.1, del TISSPC prevede che i SEESEU-C in cui si riscontri la presenza di uno o più impianti di produzione di energia elettrica gestiti da diversi soggetti giuridici ed una o più unità di consumo di energia elettrica gestite da diversi soggetti giuridici che appartengono ad un unico gruppo societario, possono essere ricompresi nei SEESEU-B purché, entro il 31 luglio 2015, tutte le unità di produzione presenti all’interno della predetta configurazione siano gestite da un unico produttore e tutte le unità di consumo presenti all’interno della predetta configurazione siano gestite da un unico cliente finale e purché i predetti impianti di produzione siano alimentati da fonti rinnovabili o siano cogenerativi ad alto rendimento sulla base della valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento. A tal fine, il medesimo comma 26.1 del TISSPC prevede che, per gli anni successivi al 2015, trovano applicazione modalità analoghe a quelle previste dall’Articolo 16. Come viene rilasciata la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento per tali applicazioni?
7. Possono essere presenti più produttori e/o più clienti finali nello stesso ASSPC?
8. È possibile connettere alla rete pubblica impianti di produzione o unità di consumo di terzi per il tramite delle linee private di un ASSPC (impianti di produzione o unità di consumo indirettamente connessi alla rete pubblica)?
9. Quali attività sono propedeutiche alla presentazione della richiesta di qualifica al GSE?
10. In quali casi è possibile realizzare un SEU o un SEESEU-B all’interno di un’area su cui sorge un condominio ovvero un consorzio ovvero una cooperativa?
11. Un ASSPC che per un determinato anno n ottiene la qualifica di SEU o SEESEU solo per una parte dell’anno, è tenuto al versamento degli oneri generali di sistema sull’energia elettrica prodotta e consumata in sito in relazione al periodo in cui non è qualificato come SEU o SEESEU? Con quali modalità?
12. Cosa si intende per contiguità delle particelle catastali che compongono un’area nel caso di SEU e SEESEU-B?
13. In presenza di un ASSPC che accede al regime di scambio sul posto, caratterizzato da un impianto di produzione in assetto cogenerativo e un’unità di consumo cosa succede qualora per un determinato anno n l’impianto non soddisfi i criteri per ottenere la qualifica di CAR?
14. Qualora in un ASSPC, qualificato come SEU/SEESEU-B e caratterizzato dalla presenza di un impianto in assetto cogenerativo ad alto rendimento, in un dato periodo ? (uno o più anni consecutivi) si sia proceduto al fermo dell’impianto di generazione, in relazione al primo anno, successivo al periodo ? di fermo impianto, in cui il predetto impianto ricomincia a produrre energia elettrica, quali condizioni dovrebbero essere rispettate per riconseguire la qualifica di SEU/SEESEU-B?
15. In presenza di un ASSPC per il quale, ai sensi dell’articolo 10 del TISSPC, è necessario disporre dei dati di misura dell’energia elettrica prodotta e/o consumata, cosa succede qualora il produttore, nei casi in cui è responsabile del servizio di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta non procede ad ottemperare agli obblighi di installazione, sostituzione o adeguamento delle apparecchiature di misura previsti dal medesimo articolo 10, ovvero il produttore e/o il cliente finale mettano in atto delle condotte che ostacolino o impediscano al responsabile del servizio di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia prodotta o consumata e/o al responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica prodotta, consumata, immessa e prelevata di svolgere e completare le attività propedeutiche alla corretta applicazione di quanto previsto dal TISSPC ed in particolare di quanto previsto all’articolo 10 e 23 del TISSPC?
16. In quali casistiche è possibile realizzare un ASSPC all’interno di una rete privata?
17. Nei casi in cui il gestore di rete concessionario competente sul territorio utilizzi le linee private di un ASSPC per connettere utenze della rete pubblica, qualora sia necessario definire algoritmi di misura basati su dati orari, è possibile utilizzare misuratori orari in luogo di quelli previsti dal TISSPC al fine di stabilire quale sia il prelievo effettivo delle predette utenze e quale sia il prelievo effettivo dell’ASSPC?
18. In quali casi, in presenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, non è necessario richiedere la qualifica di SEU o di SEESEU?