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Qualificazione Operatori economici e CEL: la lettera di FINCO al MIT

Le stazioni appaltanti continuano a compilare integralmente l’Allegato B1 del DPR 207/10 in contrasto con quanto presente nel Dlgs 50/2016 secondo la Federazione

mercoledì 5 luglio 2023 - Redazione Build News

costruzioni-99tt

Dall' 8 giugno sono disponibili sul sito dell'ANAC il nuovo certificato per i lavori eseguiti e il relativo Manuale dell’utente aggiornato. Tra le novità della nuova versione, la possibilità di inserire e modificare i dati delle imprese partecipanti a Consorzi o del soggetto affidatario non presenti nel Quadro 2 attraverso le funzionalità di gestione delle persone giuridiche già disponibili.

In merito FINCO - Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni -  ha indirizzato una lettera ad Alfredo Storto, Capo Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nella lettera il Direttore Generale Finco, Angelo Artale, vuole portare l'attenzione la criticità presente nel Dlgs 50/2016 ovvero come si legge nella lettera "le Stazioni Appaltanti, nell’emissione dei Certificati Esecuzione Lavori, continuino a compilare integralmente l’Allegato B1 del DPR 207/10 riportando, quindi anche i lavori subappaltati che, a nostro modo di vedere, in base alla lettura dell’art. 105, comma 22 del Dlgs 50/2016, non avrebbero dovuto più comparire all’interno del CEL rilasciato agli appaltatori, se non a titolo di mera informazione.

Questo finora ha comportato che, anche se il citato art. 105, comma 22 recita: "Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite", di fatto le SOA abbiano continuato ad attribuire alle imprese principali anche i lavori subappaltati secondo le indicazioni dell’art. 85 del DPR 207/10 dal momento che erano riportati nel CEL e che l’art. 85, formalmente non era abrogato.

L’entrata in vigore delle previsioni dell’art. 23 dell’Allegato II.12 (comma 1, lettera b), punto 2)) del DLgs 36/23, con la possibilità di attribuzione del 100% dei lavori subappaltati all’appaltatore principale non farà che peggiorare la situazione anche se l’art. 119, comma 20, del nuovo Codice riporta esattamente la stessa dizione del citato art. 105, comma 22 del precedente Codice dei Contratti.

Nello specifico, l’art. 119, comma 20, DLgs 36/23, recita:

"Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite".

Abbiamo cercato, evidentemente invano, di rappresentare la assoluta illogicità, ai fini della qualificazione, di una previsione che consentisse di qualificarsi con lavori svolti integralmente da altri. Avevamo confidato anche nel fatto che, essendo il dettato della norma sufficientemente chiaro, l’assenza all’interno dei CEL dei lavori subappaltati - o, al limite, la presenza a puro titolo informativo per mantenere una visione unitaria dell’appalto - avrebbe, nella sostanza, ricondotto ad un’interpretazione logica e conseguente della previsione.

L’aver quindi scoperto che, anche vigente il Codice 50/2016, l’attribuzione dei lavori subappaltati all’appaltatore è continuata regolarmente, ci ha lasciati basiti.

È fin troppo evidente che difronte ad un subappalto sostanzialmente libero, consentire di usare i lavori subappaltati per qualificarsi senza avere le capacità è una previsione aberrante che apre ad ampi margini di sostanziale “dequalificazione”, o di pseudo-qualificazione se si preferisce, a fronte di una altrettanto sostanziale ”incapacità di fare” da parte delle imprese generali che diventerebbero “specialisti” per il solo fatto di aver organizzato un cantiere.

Sarebbe come abilitare il Direttore sanitario di un ospedale ad operare al posto del cardio chirurgo per il solo fatto di aver organizzato l’attività dell’ospedale. Le conseguenze sarebbero gravissime non solo perché a breve il mercato sarebbe invaso da imprese piene di pezzi di carta senza alcuna capacità reale di operare ma anche perché tutta quella parte sana delle imprese specialistiche e super specialistiche – che rappresentiamo (lo afferma il Consiglio di Stato non il sottoscritto) – e che investono in attrezzature e qualificazione del personale si troverebbe schiacciata da una concorrenza più che sleale: le capacità perse non sarebbero o saranno più recuperate. Di che natura o qualità sarebbero poi i “risultati” cui il Codice dice di tendere, è facilmente intuibile.

 Nell’attesa che l’argomento possa essere ripreso a livello di interlocuzione normativa, nell’ambito della revisione dell’Allegato II.12 o dei “correttivi” che potranno apportare variazioni al Codice 36/2023, confidiamo in un approfondimento della questione per una corretta interpretazione/applicazione della normativa di rango primario.

 Che l’Allegato II.12 abbia definito una “metodica” in sostituzione dell’art. 85 del DPR 207/10, non giustifica a nostro avviso un aggiramento della previsione normativa".

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