Attualità

Qualificazione stazioni appaltanti e accertamento requisiti e sanzioni: nuovo regolamento ANAC

Ai sensi del Codice Appalti e alla luce del Correttivo, il nuovo regolamento specifica i casi di gravi violazioni delle disposizioni in materia di qualificazione e le relative modalità di accertamento tra verifiche a campione e segnalazioni, nonché i criteri per la quantificazione delle sanzioni

lunedì 14 aprile 2025 - Alessandro Giraudi

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Con la Delibera n. 126 dell'11 marzo 2025, l'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) ha adottato il nuovo Regolamento sull’esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, ai sensi dell’articolo 63, comma 11, e dell’allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), anche alla luce degli ultimi interventi correttivi operati dal legislatore (d.lgs. n. 209/2024).

Le disposizioni del Regolamento entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nel sito dell'Autorità – avvenuta l'11 aprile 2025 – e si applicano ai procedimenti per i quali la contestazione dell’addebito interviene successivamente alla sua entrata in vigore.

Il regolamento interviene sull’esercizio del potere dell’Autorità finalizzato: all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di qualificazione e all’adozione dei conseguenti provvedimenti di riduzione del punteggio, revoca della qualificazione o riduzione del livello di qualificazione nei casi di carenza, totale o parziale, dei requisiti accertata; all’irrogazione delle sanzioni, previste per le gravi violazioni, di tipo pecuniario (da un minimo di 500 euro a un massimo di un milione di euro) e accessorio (sospensione, per i casi più gravi, della qualificazione precedentemente ottenuta); all’attribuzione in via temporanea di un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell'ipotesi di irrogazione della sanzione da 500 a massimo 5mila euro da parte di Anac (ai sensi dell’art. 222, comma 3, lett. a) del Codice); all’irrogazione delle sanzioni per i casi di gravi violazioni consistenti nella mancata comunicazione ad Anac del piano di riorganizzazione, nei casi di tempo medio superiore ai 160 giorni tra la data di presentazione delle offerte e quella di stipula del contratto, o nella eventuale mancata adozione delle misure proposte sulla riduzione nel ritardo degli affidamenti.

I principali contenuti

Tra i principali contenuti del regolamento, vi sono la specificazione dei casi di gravi violazioni delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, e le relative modalità di accertamento tra verifiche a campione e segnalazioni, nonché i criteri per la quantificazione delle sanzioni.

Abrogazioni

Dal momento dell’entrata in vigore, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettere o) e p) e l’articolo 4, comma1, lettere f) e g) del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità, adottato con delibera n. 271 del 20/6/2023.

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