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Qualificazione delle stazioni appaltanti, emanato il regolamento attuativo delle linee guida

Decorsi quindici giorni dall’emanazione, diverrà operativo il nuovo sistema di accreditamento delle istituzione formative e dei corsi validi per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti, come previsto dall’articolo 63 del nuovo Codice Appalti

lunedì 14 ottobre 2024 - Redazione Build News

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La Scuola Nazionale dell’Amministrazione ha emanato, con il decreto 176/2024 del 9 ottobre 2024, il Regolamento che disciplina gli aspetti operativi ed attuativi del decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione n. 22 del 13 febbraio 2024 concernente i “Requisiti per l’accreditamento, da parte della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), delle istituzioni che svolgono attività formative un materia di contratti pubblici”, ai sensi dell’articolo 63, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Decorsi quindici giorni dall’emanazione, diverrà operativo il nuovo sistema di accreditamento delle istituzione formative e dei corsi validi per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti, come previsto dall’articolo 63 del nuovo Codice Appalti.

Istanza di accreditamento

Le istituzioni pubbliche e private, accreditabili ai sensi delle Linee-guida, possono presentare istanza di accreditamento alla SNA utilizzando la piattaforma PICA raggiungibile al link https://pica.cineca.it/

L’istanza di accreditamento si compone di due parti: a) prima parte (accreditamento dell’istituzione), da compilare una tantum solo nella fase del primo accesso alla piattaforma, relativa ai dati dell’istituzione e all’indicazione dei requisiti soggettivi, di cui alla sezione 4 delle Linee-guida; b) seconda parte (accreditamento del corso), relativa alla candidatura ed alla descrizione dei singoli corsi di cui si propone l’accreditamento, con l’indicazione dei requisiti oggettivi delle attività formative, come enunciati nelle sezioni 1 e 2 delle Linee-guida.

L'istanza di accreditamento si perfeziona, e può essere quindi valutata, solo a seguito dell’implementazione della seconda parte dell’istanza stessa (lett. b)) con almeno un corso utile ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, in relazione al parametro di cui alla lettera b) del comma 7 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

Una volta perfezionato l’accreditamento con almeno un corso, è possibile candidare ulteriori corsi formativi nelle medesime modalità utilizzate per il primo corso proposto. Non è possibile candidare nuovi corsi nell’ultimo trimestre antecedente alla scadenza del triennio di validità dell’accreditamento principale, come previsto dall’articolo 6 del regolamento.

I soggetti di cui alla sezione 4, lettera a), delle Linee-guida sono ammessi direttamente alla presentazione delle proposte formative di cui alla parte seconda della domanda, ferma restando la verifica in tale fase dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4 delle medesime Linee-guida per l’accreditamento dei singoli corsi.

L’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni con riguardo ai requisiti richiesti comporta il mancato accreditamento, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Procedimento di accreditamento

Le istanze di accreditamento possono essere proposte entro le seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre. Entro il bimestre successivo a ciascuna di tali date, le istanze sono esaminate da una Commissione di valutazione costituita presso la SNA, come disciplinato dall'articolo 4 del regolamento.

La Commissione, valutate le istanze, trasmette al Presidente della SNA l’elenco delle istituzioni e dei rispettivi corsi per i quali propone l’accreditamento o il diniego di accreditamento.

Il Presidente della SNA, entro 30 giorni dalla ricezione dell’elenco, adotta, tramite proprio decreto, i conseguenti provvedimenti, che devono essere comunicati tramite PEC alle istituzioni interessate a cura della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del regolamento.

L’istituzione proponente, accedendo alla piattaforma PICA, può verificare in ogni momento lo stato dell’istanza che può risultare presentata, accettata o rifiutata.

L’elenco delle istituzioni e i rispettivi corsi accreditati sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale della SNA a cura della Segreteria tecnica.

Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione è nominata con decreto del Presidente della SNA ed è composta da tre componenti così individuati: un rappresentante designato dal Presidente della SNA, con funzioni di Presidente; un rappresentante designato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC); un rappresentante designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

La Commissione di valutazione permane in carica per 3 anni ed è rinnovabile.

La nomina a componente della Commissione di valutazione non dà titolo a emolumenti né a compensi di alcun tipo.

A supporto della Commissione di valutazione è costituita presso la SNA una Segreteria tecnica nominata con decreto del Segretario generale della SNA. La Segreteria tecnica della Commissione di valutazione effettua controlli a campione sull’effettivo possesso e sulla permanenza dei requisiti dichiarati nell’istanza, dando comunicazione degli esiti alla medesima Commissione.

Obblighi delle istituzioni accreditate

Ciascuna istituzione accreditata deve: a) per ciascun corso accreditato, entro sessanta giorni dalla sua conclusione e tramite accesso alla piattaforma PICA, inserire: I. una relazione completa sulle attività svolte (numero di ore effettivamente erogate, programma realizzato, docenti impiegati, report su presenze rilevate, valutazioni finali di apprendimento e rilevazione di qualità percepita); II. un elenco delle persone formate che abbiano la qualifica di dipendenti di pubbliche amministrazioni o stazioni appaltanti, che riporti almeno le seguenti informazioni: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, amministrazione/stazione appaltante di appartenenza e relativo codice fiscale; III. i dati quantitativi sugli open badge rilasciati; b) comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative ad elementi inerenti ai requisiti di cui alle Linee-guida richiesti per l’accreditamento, accedendo alla piattaforma PICA; c) conservare e rendere accessibile, su richiesta della Commissione, per cinque anni, copia di tutta la documentazione relativa all’assegnazione degli open badge.

L’inadempimento degli obblighi può costituire motivo di revoca dell’accreditamento, come previsto dall'articolo 7.

Durata dell’accreditamento

L’accreditamento dell’Istituzione ha validità triennale. Per assicurarne la continuità, l’istanza per il nuovo accreditamento può essere presentata a partire da 60 giorni prima dell’inizio dell’ultimo trimestre di validità dell’accreditamento in essere, con le modalità di cui all’art. 2.

Revoca dell’accreditamento

La Commissione in qualsiasi momento, previo contraddittorio con l’Istituzione interessata, può proporre al Presidente della SNA la revoca dell’accreditamento dell’Istituzione accreditata, nei seguenti casi: a) il mancato possesso o la perdita dei requisiti soggettivi di cui alla sezione 4 delle Linee-guida; b) il grave inadempimento degli obblighi previsti nell’articolo 5 del regolamento.

La revoca dell’accreditamento dell’Istituzione può comportare la revoca dell’accreditamento dei corsi.

Nel caso di mancato possesso o di perdita dei requisiti oggettivi delle attività formative di cui alle sezioni 1 e 2 delle Linee-guida, la Commissione, in qualsiasi momento e previo contraddittorio con l’Istituzione interessata, può proporre al Presidente della SNA la revoca dell’accreditamento del/dei corso/i.

Il provvedimento di revoca è adottato, su proposta della Commissione, dal Presidente della SNA entro 30 giorni, e comunicato dalla Segreteria tecnica, all’Istituzione interessata. La Segreteria tecnica provvede al contestuale aggiornamento dell’elenco delle istituzioni e dei corsi accreditati pubblicato sul sito istituzionale della SNA.

Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione, con riferimento al requisito “Sistema di formazione e aggiornamento del personale” di cui alle Tabelle A (“Requisiti riferiti all’articolo 4, comma 2”) e B (“Requisiti riferiti all’articolo 6, comma 2”) dell’Allegato II.4 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (“Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”), permane la validità della formazione realizzata ed autocertificata in base ai criteri di cui alle Linee Guida ANAC sulla qualificazione delle stazioni appaltanti (delibera n. 141/2022 e Delibera n. 441/2022 e specifiche FAQ pubblicate sul sito ANAC di cui ai nn.21-24) nel biennio di qualificazione in corso (2023/2024), nonché di quella avviata, nel rispetto delle suddette Linee Guida, anche successivamente alla pubblicazione del decreto n. 22 del 13 febbraio 2024, purché effettivamente erogata entro il 31 dicembre 2024.

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