Con la sentenza C-477/13 del 16 aprile 2015 (vedi in allegato), la Corte di giustizia Ue si è pronunciata sulla corretta interpretazione dell’articolo 10, lettera c), della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dal regolamento CE n. 279/2009.
La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer - commissione per l’iscrizione presso l’Ordine degli architetti del Land di Baviera - e un cittadino tedesco, il quale dal 2007 esercita in Austria l'attività di perito edile, e che risiede sia in Baviera sia in Austria, e che nel 2008 ha presentato presso la Bayerische Architektenkammer domanda di iscrizione all’albo dei prestatori di servizi esteri dell’Ordine degli architetti del Land di Baviera.
VA DIMOSTRATA L’ESISTENZA DI UNA «RAGIONE SPECIFICA ED ECCEZIONALE». Secondo la Corte europea, il richiedente che intende beneficiare del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di cui al capo I del titolo III della direttiva 2005/36/CE (come modificata dal regolamento CE n. 279/2009), oltre ad essere in possesso di un titolo di formazione non rientrante tra quelli di cui all’allegato V, punto 5.7.1, di detta direttiva, deve anche dimostrare l’esistenza di una «ragione specifica ed eccezionale».
La nozione di «ragione specifica ed eccezionale» si riferisce alle circostanze per le quali il richiedente non possiede un titolo tra quelli elencati all’allegato V, punto 5.7.1, di tale direttiva, fermo restando che detto richiedente non può avvalersi del fatto di possedere qualifiche professionali che, nel suo Stato membro di origine, gli aprono l’accesso ad una professione diversa da quella che intende esercitare nello Stato membro ospitante.
LA NOZIONE DI «ARCHITETTO» VA DEFINITA ALLA LUCE DELLA NORMATIVA DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE. In tale quadro la nozione di «architetto» deve essere definita alla luce della normativa dello Stato membro ospitante e, quindi, detta nozione non impone necessariamente che il richiedente sia in possesso di una formazione e di un’esperienza che si estendano non solo ad attività tecniche di progettazione edilizia, sovraintendenza ai lavori ed esecuzione, ma anche ad attività attinenti alla concezione artistica ed economica dell’edificio, ad attività urbanistiche, oppure ad attività di conservazione dei monumenti.